Diversa disposizione dell’atto costitutivo di società di persone che deroghi alla competenza legale sull’adozione della decisione di approvazione della domanda di concordato

Triveneto · P.A.12 · 9-2009

Procedure concorsuali - Concordato

Massima

In mancanza di un espresso limite di legge, la diversa disposizione dell’atto costitutivo di società di persone che deroghi alla competenza “naturale” prevista dal comma 2, lettera a) dell’art. 152 legge fall., sull’adozione della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, può avere il contenuto più vario.

È così, ad esempio, legittimo prevedere che la decisione sia validamente adottata con il consenso:

dell’unanimità dei soci; di una maggioranza calcolata per teste; di una maggioranza calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili o alle perdite; dei soli soci accomandatari, all’unanimità o a maggioranza; dei soli soci amministratori, all’unanimità o a maggioranza.

Motivazione

La disposizione contenuta nell’art. 152, comma 2, lett. a), legge fall., che consente di derogare convenzionalmente alla competenza “naturale” da essa prevista, non fa alcun riferimento ad altri organi sociali cui tale competenza può essere attribuita.

Deve pertanto ritenersi che i soci siano liberi di disciplinare la materia attribuendo la competenza anche a soggetti che, nel loro complesso, non integrano un organo della società ma che siano semplicemente interessati, come categoria omogenea, alla vicenda concordataria.

Si pensi al rischio di fallimento che grava solo sui soci accomandatari o alle conseguenze di una tale procedura sui soci illimitatamente responsabili indipendentemente dalla loro quota di partecipazione agli utili e al conseguente loro peso in una decisione “a maggioranza”.

Norme collegate

Art. 152 LF