Durata particolarmente lunga
Triveneto · F.A.1 · 9-2004
Atto costitutivo - Durata della società
Massima
È legittimo prevedere negli atti costitutivi di una società di capitali una clausola che determini una durata particolarmente lunga.
Motivazione
Prima della legge di riforma parte della dottrina e parte della giurisprudenza ritenevano illegittima la previsione di una durata particolarmente lunga, posto che l’art. 2328 c.c. includeva la durata (intesa come certezza del termine finale del rapporto societario al quale commisurare le scelte, gli obiettivi e gli affari della società) tra gli elementi essenziali richiesti per la valida costituzione di una società di capitali.
Una durata particolarmente lunga poteva dunque considerarsi alla stregua di una mancata indicazione della durata stessa e quindi alla stregua di una violazione della prescrizione posta dal suddetto art. 2328 c.c.
Dopo la legge di riforma questa posizione di dottrina e giurisprudenza può ritenersi superata, poiché la nuova disciplina ammette, sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata, la durata a tempo indeterminato.
Società per azioni – art. 2328 comma 2, n. 13) c.c. -: «l’atto costitutivo deve indicare .... la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può recedere».
Società a responsabilità limitata – art. 2473 comma 2 c.c. - : «nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno».
Con il prevedere la possibilità di costituire sia le s.p.a. che le s.r.l. a tempo indeterminato il legislatore della riforma ha escluso che la durata (inteso come termine certo di riferimento per le attività sociali) costituisca ancora un elemento essenziale ai fini della costituzione di dette società.
Se pertanto è ora possibile costituire le società di capitali con durata a tempo indeterminato, non vi è più alcuna ragione per ritenere non ammissibile la costituzione di una società anche con durata particolarmente lunga, soprattutto se tale durata è giustificata dalla natura dell’attività e degli affari per i quali è stata costituita.
Peraltro, a fronte della previsione nell’atto costitutivo di una società di capitali di una durata particolarmente lunga, ai soci potrebbe essere riconosciuto il diritto di recesso in applicazione analogica della disciplina dettata dagli artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, c.c., proprio in relazione alla fattispecie della durata a tempo indeterminato.