Durata primo esercizio di una società di capitali
Triveneto · A.A.7 · 9-2004
Massima
Il primo esercizio sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purché non scada oltre il quindicesimo mese successivo alla formazione dell’atto costitutivo.
Motivazione
Come è noto il codice civile non detta una norma esplicita sulla durata degli esercizi sociali, né impone la determinazione contrattuale della data di chiusura degli stessi.
Ancor meno si preoccupa di dettare una disciplina relativa al primo esercizio.
La regola dell’annualità è ricavabile tuttavia con chiarezza, oltre che dall’intero sistema, dalla disposizione contenuta nell’art. 2364, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede l’obbligo di convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno, entro centoventi o, ricorrendone le condizioni, centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Tale regola assume i connotati di vero e proprio principio di ordine pubblico, in quanto le risultanze del bilancio sono destinate a generare affidamento nei soci, nei creditori, nei terzi e nella collettività economica in generale, sulla reale situazione economica e finanziaria della società.
È tuttavia evidente che un bilancio riferito ad un esercizio di durata inferiore o superiore ai dodici mesi, per quanto redatto con assoluta correttezza, è con ogni probabilità destinato a non essere rappresentativo del reale andamento della società, in quanto non può tener conto della fisiologica ciclicità annuale della stragrande maggioranza delle attività economiche (peraltro posta a base anche del sistema tributario).
L’annualità degli esercizi costituisce infatti un presupposto essenziale per la formazione di bilanci che rappresentino in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria delle società e il risultato economico d’esercizio (art. 2423, comma 2, c.c.) e che, soprattutto, siano tra loro confrontabili in una logica di continuità ed omogeneità (art. 2423 bis, comma 1, n. 6, c.c.).
È inoltre da considerare che il bilancio non deve essere redatto in una prospettiva statica, bensì seguendo la logica dinamica dettata appunto dalla ciclicità annuale dell’economia, cioè nella prospettiva della continuità dell’attività (art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c.).
La regola dell’annualità dell’esercizio appare dunque in linea di principio non derogabile, né in aumento né in diminuzione. L’esigenza, tuttavia, di far coincidere l’esercizio sociale con l’anno solare o, quanto meno, con l’ultimo giorno di un determinato mese, rende di fatto impossibile l’applicazione di tale regola al primo esercizio, in quanto lo stesso non può che avere la durata necessaria per portare a regime l’annualità dedotta nel contratto.
Le possibili opzioni per portare a regime l’esercizio sociale sono ovviamente due: quella di prevedere un primo esercizio di durata inferiore ai dodici mesi, ovvero superiore.
Entrambe le opzioni possono tuttavia portare alla formazione di bilanci non rappresentativi.
Un bilancio, ancorché riferito al primo esercizio, può rappresentare il reale andamento economico della società, in una prospettiva di continuità aziendale, privilegiando la sostanza sulla forma, solo se sia riferito ad un periodo di tempo “autonomamente significativo”, intendendosi come tale un arco temporale che consenta di evidenziare risultati il più possibile confrontabili con un bilancio a regime, ancorché proporzionalmente rapportati alla maggior o minor durata del periodo preso in esame rispetto all’annualità.
Che il primo esercizio debba essere riferito ad un periodo “autonomamente significativo” non dipende solo dall’esigenza di rispettare i principi di corretta rappresentatività del bilancio, ma anche da quella, sempre di ordine pubblico, di non eludere il disposto dell’art. 2435 bis c.c., che alle risultanze di tale esercizio fa riferimento (con valore addirittura analogo a quello del risultato di due esercizi consecutivi) per consentire o meno la redazione del bilancio in forma abbreviata e, nelle srl, per la nomina obbligatoria del collegio sindacale (art. 2477 c.c.).
Definire astrattamente il limite temporale di significatività di un esercizio, nel senso sopra esposto, è ovviamente impossibile, anche perché ben può accadere che un’operazione economicamente assai rilevante sia perfezionata in un giorno, come anche che non accada nulla di significativo per mesi.
È tuttavia certo che un bilancio che prenda in considerazione un periodo di pochi giorni non può che fornire una rappresentazione alterata della situazione aziendale.
A maggior ragione se l’esercizio di pochi giorni preso in considerazione sia il primo, poiché è normale che nella fase di costituzione la società non abbia entrate ma solo uscite, in particolare quelle collegate ai costi di impianto (consulente, notaio, imposte, oneri di vidimazione, ecc.), che se non ammortizzati ai sensi del n. 5) dell’art. 2426 c.c. potrebbero addirittura incidere sul capitale sociale, se di entità modesta, in misura superiore al terzo, integrando così una causa di scioglimento. Un bilancio riferito ad un esercizio di pochi giorni subirebbe poi le ulteriori distorsioni derivanti dai criteri di arrotondamento, previsti in maniera non omogenea da varie disposizioni. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un esercizio di durata inferiore ai 15 giorni, nel cui bilancio lo stipendio dei dipendenti andrebbe indicato per l’esatto numero di giorni di durata dell’esercizio, mentre il relativo T.F.R. non andrebbe indicato, dovendosi arrotondare al mese solo per periodi superiori ai 15 giorni ai sensi dell’art. 2120, comma 1, ultimo periodo, c.c.
Se la previsione di un primo esercizio di pochi giorni difficilmente potrà soddisfare l’esigenza della formazione di un bilancio “rappresentativo”, analogamente potrà accadere anche nel caso di un bilancio riferito ad un periodo ultrannuale. In tale ipotesi, infatti, i risultati di esercizio saranno potenzialmente inquinati dalla aggiunta al risultato di un ciclo economico annuale di una porzione del ciclo precedente o successivo.
Ulteriore elemento che assume rilevanza nella determinazione contrattuale della durata del primo esercizio sociale è l’incertezza della sua decorrenza.
La società verrà infatti ad esistenza con l’iscrizione nel registro imprese che, legittimamente, può essere richiesta dal notaio nei 20 giorni successivi alla sua costituzione, e che può essere, altrettanto legittimamente, evasa dal registro nei 5 giorni lavorativi successivi.
Prevedere dunque che il primo esercizio di una società costituita i primi giorni di un determinato mese (ad esempio dicembre) si chiuda l’ultimo giorno di tale mese potrebbe in concreto coincidere con la previsione che la sua chiusura sia anteriore alla sua apertura.
Preso dunque atto che non è possibile individuare un termine di durata del primo esercizio sociale che sia pienamente coerente con il sistema, ma che tale individuazione è comunque necessaria, rispondendo ad un esigenza concreta insopprimibile non considerata dal legislatore, la precedente versione dell’orientamento in commento (settembre 2004) era stata formulata con spirito pragmatico, sottraendo al termine di sedici mesi (da sempre ritenuto legittimo nel Triveneto all’epoca dell’omologa giudiziale degli atti costitutivi) i due mesi che erano mediamente necessari per l’omologa, ormai soppressa, arrivando quindi a ritenere possibile un primo esercizio di durata non superiore ai quattordici mesi (la commissione mista triveneta magistrati-notai-commercialisti, allora operante, aveva approvato nel 1995 la seguente massima: “P/1 – La disposizione dell’art. 2364, comma 2, che stabilisce la durata annuale dell’esercizio sociale, è inderogabile. La durata annuale può coincidere o meno con l’anno solare. Il primo esercizio sociale può avere eccezionalmente una durata ultrannuale quando la società viene costituita successivamente al 1 settembre di ciascun anno”).
La prassi nazionale si è da allora evoluta, al punto che è ora possibile riconoscere la prevalenza dell’opinione di chi ritiene legittimo un primo esercizio di durata non superiore ai quindici mesi (vedi: massima n. 116 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano; Caso n. 7/2010 Assonime).
Preso atto di tali prassi, e nel presupposto che l’individuazione della regola della durata del primo esercizio, quale che essa sia, deve essere la più omogenea e condivisa possibile su tutto il territorio nazionale, in omaggio al principio della certezza del diritto, nella versione 2011 dell’orientamento in commento si è ritenuto di aderire al suddetto termine di quindici mesi. Tale termine consente comunque di bilanciare gli interessi sottostanti alla regola dell’annualità dell’esercizio, senza alterare in maniera significativa l’obbligo di verifica e pubblicità periodica dei risultati economici e patrimoniali dell’attività sociale. I tre mesi coincidono infatti con il periodo minimo che l’ordinamento ha individuato per le verifiche obbligatorie del collegio sindacale (art. 2404 c.c.), il quale, anche se nel caso concreto potrebbe non effettuare la revisione dei conti, ha comunque funzioni di verifica dell’assetto contabile della società e del suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.).
Se dunque il periodo di novanta giorni coincide con quello massimo all’interno del quale non è necessario effettuare verifiche nelle società azionarie e nelle srl di maggiori dimensioni (quelle dotate di collegio sindacale), lo stesso deve necessariamente essere congruo anche ai fini dell’individuazione di quello massimo non autonomamente rilevabile in un bilancio di esercizio di una società di qualunque dimensione.