Effetti sul primo bilancio successivo della fusione e della scissione inversa
Triveneto · L.E.16 · 9-2022
Azioni e quote - Azioni proprie
Massima
Si ritiene che la fusione e la scissione inversa debbano produrre gli stessi effetti contabili che si verificano nelle medesime aggregazioni realizzate in maniera diretta.
La circostanza che nelle operazioni inverse non sia possibile che emerga formalmente un disavanzo da annullamento (non essendo più consentito ex d.lgs. n. 139/2015 iscrivere all’attivo le partecipazioni proprie) non può impedire che la risultante recepisca nel proprio bilancio il costo della partecipazione propria assegnata. Pertanto, qualora l’incorporata/scissa abbia iscritto nel proprio bilancio le partecipazioni nella incorporante/beneficiaria ad un valore superiore a quello della frazione del patrimonio netto di quest’ultima da esse rappresentato, all’esito dell’operazione di fusione o scissione inversa tale maggior valore dovrà essere imputato agli elementi dell’attivo e del passivo della società risultante, riallineandoli ex art. 2504 bis, comma 4, c.c., e, per la differenza, ad avviamento nel rispetto del numero 6 dell’art. 2426 c.c., ove la società risultante non mantenga la proprietà delle proprie partecipazioni ma le utilizzi per soddisfare il concambio. Anche nella diversa ipotesi in cui emerga un disavanzo da concambio, a causa della necessità di effettuare un aumento di capitale in assenza di riserve di patrimonio netto utili allo scopo, si procederà con l’imputazione dello stesso agli elementi dell’attivo capaci di tale imputazione come previsto dall’art. 2504 bis, comma 4, c.c. In nessun caso deve essere iscritta nella società incorporante/beneficiaria la riserva negativa di cui all’art. 2357 ter, ultimo comma, c.c.
Motivazione
Nell’orientamento in commento si condivide l’opinione largamente diffusa che la fusione e la scissione inversa devono produrre gli stessi effetti contabili delle analoghe operazioni realizzate in maniera diretta.
Si è quindi affrontata la specifica questione del disavanzo da annullamento, disavanzo che formalmente può emergere solo nelle operazioni dirette e non in quelle indirette, posto che solo nelle prime si procede alla sostituzione della partecipazione dell’incorporata già iscritta in bilancio con il suo patrimonio netto contabile ricevuto in assegnazione, mentre nelle seconde il patrimonio netto contabile è già iscritto nel bilancio della risultante e pertanto non si sostituisce alle partecipazioni proprie ricevute in assegnazione, le quali, peraltro, non possono essere iscritte nell’attivo del bilancio stante la riforma operata con il d.lgs. n.139/2015.
Nonostante tale differenza formale anche nelle operazioni inverse si deve realizzare l’effetto contabile, che è anche sostanziale, prodotto dall’emersione di un disavanzo da annullamento nelle operazioni dirette, ossia il recepimento nel bilancio della risultante dell’eventuale maggior valore contabile della partecipazione ad essa attribuita rispetto a quello della frazione del patrimonio netto rappresentata da detta partecipazione.
Ovviamente, la possibilità di riallineare i valori degli elementi dell’attivo della risultante è subordinata alla circostanza che la fusione o la scissione inversa producano i medesimi risultati delle analoghe operazioni dirette, dunque che le partecipazioni proprie ricevute in assegnazione non rimangano nel patrimonio della risultante (nel caso sia una società azionaria) ma siano utilizzate per il concambio.
Qualora, infatti, la risultante mantenga la proprietà delle proprie partecipazioni ricevute in assegnazione non potrà annullarne il “costo”, trasferendolo sul residuo suo patrimonio, ma dovrà conservarlo al fine di determinare le eventuali plusvalenze o minusvalenze determinate dalla loro futura cessione.
Nel caso, invece, in cui le partecipazioni proprie siano utilizzate per il concambio il loro “costo” sarà sempre annullato (posto che i soci che le hanno ricevute in concambio non possono effettuare rivalutazioni ex artt. 172 e 173 T.U.I.R.) e dunque dovrà trasferirsi necessariamente sugli elementi dell’attivo che lo giustificavano. Se così non fosse tale costo si perderebbe irrimediabilmente in violazione del principio di continuità, anche contabile, delle fusioni e delle scissioni.
Per quanto riguarda invece il disavanzo da concambio, lo stesso può emergere nelle fusioni o scissioni inverse in maniera identica rispetto a quanto può accadere nelle operazioni dirette. È infatti ben possibile che all’interno del patrimonio della incorporata/scissa che viene trasferito alla incorporante/beneficiaria sussistano elementi patrimoniali ulteriori rispetto alle partecipazioni proprie, elementi che potrebbero essere iscritti in bilancio a valori inferiori rispetto a quelli reali e che, conseguentemente, non sarebbero in grado di generare le riserve di patrimonio necessarie per coprire un eventuale aumento di capitale a servizio del concambio.
In tale ipotesi, dunque, l’aumento potrà essere coperto con il riallineamento dei valori di detti elementi, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile ex art. 2504-bis, comma 4, c.c.
Si è infine ricordato che in nessun caso, dunque nemmeno in quello in cui la risultante mantenga la proprietà delle proprie partecipazioni, si dovrà iscrivere in bilancio la riserva negativa prevista dall’art 2357-ter, ultimo comma, c.c.
Tale riserva, infatti, rappresenta le somme pagate dalla società per acquistare le proprie partecipazioni, somme che di fatto costituiscono un rimborso ai soci e che determinano una diminuzione del suo patrimonio netto.
Nelle fusioni e nelle scissioni inverse l’acquisto delle proprie partecipazioni avviene senza corrispettivo, per cui la riserva negativa è pari a zero, dunque non deve essere costituita.