Efficacia della deliberazione assembleare prevista dall’art. 2358 c.c.

Triveneto · H.I.25 · 9-2010

Azioni e quote - Azioni proprie

Massima

In mancanza di richiamo all’art. 2436 c.c. e di riconoscimento del diritto di opposizione ai creditori sociali (ed in genere ai terzi) si deve ritenere che l’autorizzazione alle operazioni di “assistenza finanziaria”, deliberata dall’assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell’art. 2358 c.c., produca effetti anche prima della sua iscrizione al competente registro delle imprese.

Pertanto, il notaio incaricato potrà ricevere l’atto che importa “assistenza finanziaria” anche prima dell’iscrizione della delibera autorizzativa.

Norme collegate

Art. 2358Art. 2436