Efficacia della trasformazione delle società cooperative

Triveneto · K.A.33 · 9-2011

Trasformazione - Trasformazione di consorzi e cooperative

Massima

Si ritiene che la normativa sull’opposizione dei creditori dettata dall’art. 2500novies c.c. per le trasformazioni eterogenee sia estensibile anche alla trasformazione di cooperativa in società lucrativa o in consorzio, la quale, pertanto, avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso.

Motivazione

Nella disciplina positiva della trasformazione è possibile individuare tre diverse tipologie di norme.

In primo luogo, vi sono quelle che costituiscono la disciplina generale della trasformazione, suscettibili di applicazione in ogni ipotesi di mutamento della struttura organizzativa dell’ente.

Appartengono a tale tipologia:

l’art. 2498 c.c. che sancisce il principio di continuità dei rapporti giuridici, l’art. 2499 c.c. relativo alla trasformazione in pendenza di procedura concorsuale, l’art. 2500, commi 1 e 2, c.c. che si occupa del contenuto e della pubblicità dell’atto di trasformazione, l’art. 2500 bis c.c. sull’efficacia sanante della pubblicità della trasformazione.

Altre norme, invece, costituiscono i principi generali propri di tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea: in particolare è ricompreso in tale categoria l’art. 2500-novies c.c., che stabilisce il principio di efficacia differita della trasformazione eterogenea e prevede la facoltà di opposizione dei creditori.

Infine, ad un diverso ambito, sono riconducibili tutte le altre norme (c.d. di disciplina speciale della trasformazione), che sono proprie delle diverse fattispecie e la cui estensibilità alle ipotesi non espressamente contemplate deve essere valutata caso per caso.

Appartiene a quest’ultima categoria la disciplina speciale della trasformazione di cooperative in società lucrative o in consorzi (artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c.).

Tale normativa non contiene alcun espresso rinvio alla disciplina generale della trasformazione eterogenea.

Tuttavia, non si può dubitare che quest’ipotesi di trasformazione debba considerarsi species del più ampio genus delle trasformazioni eterogenee, che espressamente comprende, tra le altre, l’ipotesi inversa di trasformazione da società di capitali in società cooperativa o in consorzio.

Consegue che la disciplina generale dettata per tutte le fattispecie di trasformazione eterogenea può essere utilizzata per il completamento della normativa specifica della trasformazione da società cooperativa in società lucrativa o in consorzio.

In particolare, si ritiene che la previsione dell’opposizione dei creditori, dettata in generale dall’art. 2500-novies c.c. per le trasformazioni eterogenee, sia estensibile anche all’ipotesi di trasformazione da cooperative in società lucrative o in consorzi.

Pertanto, anche in tali ultime fattispecie, la trasformazione avrà effetto solo dopo il decorso del termine di sessanta giorni (senza opposizioni) dall’iscrizione al registro delle imprese, salvo il consenso anticipato dei creditori o il pagamento di quelli tra loro che non hanno dato il consenso.

Con particolare riferimento agli adempimenti pubblicitari, si riscontrano due diverse modalità esecutive adottate dagli uffici del registro delle imprese quando la trasformazione eterogenea non ha effetto immediato, quindi in tutti i casi in cui manca il consenso anticipato dei creditori o il pagamento di quelli tra loro non hanno dato il consenso.

In alcuni uffici, infatti, a seguito del solo deposito del verbale di trasformazione, la cooperativa viene iscritta nella sua nuova forma societaria e viene, di conseguenza, immediatamente cancellata dall’albo delle società cooperative. In tal caso l’iscrizione dovrà ritenersi sottoposta alla condicio iuris della mancata opposizione dei creditori nei sessanta giorni dall’adempimento pubblicitario.

Quest’impostazione da un lato sembra aderente al dettato dell’art. 10, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale prevede che l’ufficio del registro delle imprese trasmetta immediatamente all’albo delle società cooperative la comunicazione della trasformazione della società cooperativa in altra forma societaria, per l’immediata cancellazione dal suddetto albo; dall’altro lato sembra imporre l’obbligo per il registro delle imprese di procedere d’ufficio ad una nuova iscrizione che cancelli l’iscrizione della trasformazione, qualora si verifichi la condicio iuris dell’opposizione da parte dei creditori.

Altri uffici, invece, prescrivono l’esecuzione di due adempimenti pubblicitari: con il primo, che segue al deposito del verbale di trasformazione, la cooperativa rimane iscritta nella sua originaria forma societaria, viene fatta menzione della delibera di trasformazione ma la società non viene cancellata dall’albo delle società cooperative; con il secondo, che segue al decorso dei sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, previa presentazione di una nuova domanda di iscrizione corredata dal certificato di non opposizione dei creditori (o da autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000), la cooperativa viene iscritta nella sua nuova forma societaria e viene, di conseguenza, cancellata dall’albo delle società cooperative.

Questa seconda impostazione, da un lato sembra rispondere a ragioni di maggior “trasparenza” in quanto mantiene l’iscrizione della cooperativa nella sua forma originaria finché la trasformazione non produce effetto, dall’altro lato sembra imporre un secondo adempimento pubblicitario, non previsto dalla legge, che ritarda gli effetti della trasformazione al momento dell’iscrizione successiva al decorso del termine di sessanta giorni.

Norme collegate

Art. 2500-noviesArt. 2545-deciesArt. 2545-undecies

Massime collegate (4)