Esclusività dell’oggetto sociale delle s.t.p.
Triveneto · Q.A.12 · 9-2013
Atto costitutivo - Oggetto sociale
Massima
L’oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l’esercizio di più attività professionali) in funzione all’esercizio della quale (o delle quali) sono costituite.
L’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale per l’esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale.
Motivazione
Nel testo dell’art. 10 commi 3 e seguenti della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, non vi è un espresso riferimento all’oggetto sociale, ma solo la precisazione al comma 3 che «è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Libro V del Codice Civile», al comma 4 che «possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci», aggiungendosi al comma 8 che «la società può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali».
In conformità all’orientamento dottrinale maggioritario si è ritenuto che l’attività professionale (o multiprofessionale) dedotta nell’oggetto sociale deve essere esclusiva, sia per ragioni di ordine storico-sistematico (artt. 17, comma 1, D.Lgs. n. 96/2001; art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 248/2006), sia sulla base di considerazioni (già svolte, v. Orientamento Q.A.2) circa il contemperamento che la nuova normativa fa tra personalità della prestazione professionale ed esercizio della stessa in forma societaria. In quest’ottica, si deve sottolineare il forte rilievo organizzativo che la definizione dell’oggetto sociale ha nella vita della società, sia nella fase ordinaria della stessa in relazione ai poteri degli amministratori in funzione del programma di investimento, sia nella fase estintiva, assumendo il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo rilevanza quale causa di scioglimento della società, con attivazione della procedura di liquidazione.
L’art. 10 comma 3 può quindi essere portato a sostegno dell’esclusività dell’oggetto sociale, in quanto la costituzione di società è in funzione dell’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, sottolineando l’assonanza letterale fra «costituzione di società per l’esercizio di attività» e la formula normativa – ad es. dell’art. 2328, comma 2, n. 3 c.c. – «attività che costituisce l’oggetto sociale».
Per l’esclusività è anche l’art. 1 del “regolamento STP” D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 (in G.U. 6 aprile 2013, n. 81), che testualmente definisce “società tra professionisti” o “società professionale” la società costituita secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V C.C. e alle condizioni previste dall’art. 10 commi 3 - 11 legge n. 183/2011 avente ad «oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico».
Ove si ammettesse una s.t.p. con oggetto non esclusivo, che cumulasse l’attività professionale ordinistica con attività libere, nel senso di non specifiche e non riservate a quella determinata attività professionale, ma comuni anche ad altre (ad esempio attività generica di consulenza) ovvero attività imprenditoriali pure, avremmo paradossalmente una società formalmente s.t.p. – e quindi con denominazione sociale ex art. 10 comma 5 che deve contenere l’indicazione di società tra professionisti – per la quale il venir meno nei soci professionisti dei requisiti professionali non comporterebbe l’applicabilità della disciplina in tema di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. Un’ipotesi del genere sarebbe priva di sanzione da parte dell’ordinamento, consentendo il permanere di una società con denominazione ed oggetto sociale di s.t.p. ma priva di tutti i requisiti sostanziali richiesti, con evidente inganno dell’affidamento dei terzi che contrattano con la società e conseguente svalutazione degli interessi collettivi tutelati dalle professioni ordinistiche e dalla normativa sulla s.t.p., volta a contemperare con la veste societaria un tipo di attività “individuale” connotata di interessi di natura pubblicistica.
L’attività di consulenza generica – con la precisazione che la legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell’ordinamento forense con la previsione dell’art. 2 comma 6 non sembra aver reso l’attività di consulenza nel campo legale esclusiva alla professione di avvocato – deve intendersi libera e come tale non inquadrabile in una prestazione professionale tipica. Laddove, quindi, la consulenza sia resa indipendentemente da una prestazione professionale tipica, si tratta di attività non riservata, non esclusiva delle professioni ordinistiche, e perciò suscettibile di esser considerata alla stregua di una prestazione tecnica che, se resa fuori dall’incarico professionale tipico, ovvero se dedotta nell’oggetto sociale in via autonoma, si presta a rilievi sulla possibile natura commerciale (e non professionale) dell’attività costituente l’oggetto sociale.
La s.t.p. non può quindi avere quale attività ricompresa nell’oggetto sociale principale l’attività di consulenza generica, che invece potrà essere resa nei limiti della strumentalità rispetto all’attività professionale tipica, sconfinandosi altrimenti nel campo dell’impresa commerciale, sottratta alle regole dell’art. 10 legge n. 183/2011.