Fatti di rilievo ex art. 2482 bis, comma 3, c.c.

Triveneto · I.G.8 · 9-2004

Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale per perdite

Massima

I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell’art. 2482 bis, comma 3, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola. In ogni caso il capitale, ai sensi del comma 4 dell’art. 2482 bis, c.c., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.

Norme collegate

Art. 2446Art. 2482-bis

Massime collegate (3)