Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese

Triveneto · O.A.8 · 9-2014

Atto costitutivo - Aspetti formali

Massima

La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c.

I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento. Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.P.R. n. 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente.

Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci.

Costituiscono fatti modificativi della compagine sociale:

il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni; il fallimento del socio; la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c.

Costituiscono atti modificativi della compagine sociale:

il trasferimento delle partecipazioni inter vivos; i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto; la dichiarazione di recesso notificata; la delibera di esclusione notificata e non opposta; il decreto di trasferimento giudiziale.

Motivazione

I registri delle imprese della Gran Bretagna sono curati da un’agenzia governativa, in essi sono registrate tutte le società di capitali del Regno Unito.

Agli utenti viene fornito il seguente avviso: «Companies House is a registry of company information. We carry out basic checks to make sure that documents have been fully completed and signed, but we do not have the statutory power or capability to verify the accuracy of the information that companies send to us. We accept all information that companies deliver to us in good faith and place it on the public record. The fact that the information has been placed on the public record should not be taken to indicate that Companies House has verified or validated it in any way» (ossia: «Il Registro delle Imprese è un registro di informazioni societarie. Effettuiamo i controlli di base per essere sicuri che i documenti siano stati debitamente compilati e firmati, ma non abbiamo il potere legale o la possibilità di verificare la correttezza delle informazioni che le società ci inviano. Accettiamo in buona fede tutte le informazioni che le società ci forniscono e le pubblichiamo nel Registro. La circostanza che un’informazione sia stata pubblicata non significa che il Registro delle Imprese l’abbia verificata o convalidata in alcun modo»).

In questo avviso si coglie tutta la differenza tra il sistema anglosassone di pubblicità degli atti societari, basato su comunicazioni di parte non certificate e dunque privo di qualsiasi valore legale, e quello italiano, il quale, al contrario, si fonda su atti autentici, certi e verificati che, in quanto tali, sono opponibili ai terzi.

In sostanza i registri delle imprese della Gran Bretagna attestano esclusivamente l’incorporazione della società nell’ordinamento, dunque il suo riconoscimento, la sua esistenza come persona giuridica di diritto privato, e nulla più.

È importante rilevare come anche in Italia le vicende dell’impresa che scaturiscono da fatti e non da atti sono pubblicizzate sulla scorta di semplici dichiarazioni di parte, ma ciò è inevitabile, in quanto, per definizione, un fatto non può essere documentato, salvo che con una sentenza di accertamento emanata dal giudice.

La pubblicità per fatti e non per atti è tipica delle imprese individuali, in quanto l’inizio di un’attività economica da parte di una persona fisica, la determinazione del suo oggetto, del luogo ove viene esercitata, la sua modifica o cessazione, dipendono da comportamenti concreti dell’individuo e non da negozi giuridici.

È per questo che la disciplina generale sulla pubblicità nel registro delle imprese contenuta negli artt. 2188 e ss. c.c., avendo come riferimento l’imprenditore persona fisica, si occupa esclusivamente dell’iscrizione dei fatti e non degli atti.

Il sistema legale di pubblicità dei fatti è basato sulla denuncia dell’imprenditore e sulla verifica dell’ufficio, con poteri di integrazione/rettifica affidati al giudice del registro, il quale può ordinare la cancellazione di fatti insussistenti o l’iscrizione di quelli non denunciati.

Per l’iscrizione degli atti societari il sistema è profondamente diverso. Non è possibile in alcun modo addivenire alla loro iscrizione sulla scorta di una denuncia dell’interessato, ancorché recante la sua sottoscrizione autenticata, in quanto la “confessione” resa dal denunciante non darebbe alcuna certezza di veridicità; le informazioni pubblicizzate avrebbero lo stesso valore di quelle dei registri anglosassoni, ossia nessuno.

L’art. 2200 c.c., dunque, precisa che l’iscrizione delle società nel registro delle imprese non è regolata dalle norme generali ma dalle disposizioni contenute nei Titoli V e VI (del Libro V).

Per quanto riguarda le società di persone, l’art. 2296 c.c. dispone che la loro iscrizione nel registro delle imprese può avvenire esclusivamente depositando l’atto costitutivo perfezionato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Per simmetria, le stesse forme sono richieste dal combinato disposto dell’art. 2300 c.c. e dell’art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 per l’iscrizione delle modificazioni del contratto sociale.

È bene ricordare che tutti gli atti delle società di persone sono pienamente validi ed efficaci anche se non rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, solo che gli stessi non sono iscrivibili nel registro delle imprese e, conseguentemente, non sono opponibili ai terzi.

La circostanza che si possano formare validi atti modificativi di società di persone senza ricorrere a particolari formalismi ha alimentato il dubbio che simili atti, essendo comunque di potenziale interessi per i terzi, possano essere iscritti nel registro delle imprese applicando per analogia le norme sulla denuncia dei fatti, eventualmente anche nella forma dell’iscrizione d’ufficio prevista dall’art. 2190 c.c., come se il giudice del registro avesse il potere di accertarne l’autenticità.

Tale dubbio appare con tutta evidenza infondato, perché in contrasto con le norme positive che disciplinano la pubblicità degli atti delle società di persone che, come ricordato, non ammettono eccezioni alla regola della forma autentica. Del resto, se fosse possibile iscrivere nel registro delle imprese atti verbali o scritture private semplici sulla scorta di “confessioni” di parte, più o meno documentate, o di “accertamenti” d’ufficio, il sistema diverrebbe inaffidabile e, dunque, inutile.

È bene precisare che il codice ha potuto attribuire efficacia di pubblicità dichiarativa ai fatti delle imprese individuali denunciati al registro delle imprese (art. 2193 c.c.), anche in considerazione della circostanza che le eventuali conseguenze dannose di una denuncia non veritiera ricadrebbero unicamente sull’autore della stessa. Nella pubblicità degli atti delle società di persone tutto questo non può realizzarsi. Sono gli amministratori che li denunciano, ma le eventuali conseguenze dannose prodotte da denunce non veritiere ricadrebbero sui soci e sui terzi.

Si pensi all’ipotesi che fosse consentito ad un amministratore di una società in nome collettivo di denunciare al registro delle imprese che un socio ha ceduto la sua quota ad un terzo nel rispetto di una clausola dei patti sociali che ammette la libera trasferibilità delle partecipazioni, allegando alla denuncia una scrittura privata non autenticata recante la cessione. Se la denuncia e la scrittura si rivelassero false, il supposto acquirente sarebbe comunque apparso nel registro come socio con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, soggetto al rischio di fallimento, con conseguente insorgere nei terzi dell’affidamento sulla sua capacità patrimoniale nel valutare l’affidabilità della società.

Si potrebbero inoltre verificare delle vicende cosiddette di “furto d’identità”, cioè dei casi in cui soggetti non legittimati appaiono titolari di diritti altrui, vicende tipiche degli ordinamenti anglosassoni (il registro delle imprese britannico registra 50/100 casi di furto di identità aziendale ogni mese), ma totalmente estranee al nostro sistema.

È anche per tale motivo che il legislatore non ha ammesso la pubblicità di atti non autentici.

I principi esposti risultano pacifici, tuttavia sussistono delle ipotesi nelle quali non è immediato cogliere se la modifica del contratto sociale consegue esclusivamente ad un fatto, ad un atto, ovvero ad una somma di entrambi nell’ambito di un procedimento complesso.

Ciò si verifica per lo più nelle vicende che determinano un mutamento della compagine sociale, in quanto le stesse sono le più varie, si pensi al decesso del socio, al suo fallimento, al recesso, alla cessione di quote, all’esclusione, all’espropriazione della partecipazione, alle altre ipotesi tipiche minori.

La circostanza che, in dette vicende, non sia immediato cogliere se l’evento che si deve pubblicizzare sia un fatto, un atto o una somma di entrambi, ha generato nella pratica comportamenti disomogenei e incertezze operative, al punto che recentemente il MISE ha ritenuto di emanare una direttiva agli uffici del registro, ai sensi del l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di omogeneizzare i comportamenti sul punto. Tale direttiva, peraltro, affronta il problema dei termini di presentazione delle denunce e dei soggetti legittimati a presentarle, ma non risolve quello dei documenti da depositare nelle varie fattispecie, anche se tende a qualificare come “fatti” alcuni atti.

L’orientamento in commento, sulla base dei principi esposti, si propone dunque di chiarire quando una vicenda modificativa della compagine sociale sia qualificabile come fatto, e come tale iscrivibile nel registro delle imprese sulla scorta di una semplice denuncia degli amministratori, e quando sia la conseguenza di un atto, la cui iscrizione è subordinata al suo deposito nelle forme della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.P.R. n. 581/95.

Implicitamente, l’orientamento affronta anche le fattispecie miste, in cui la modifica della compagine sociale consegue alla somma di atti e di fatti.

Com’è noto, il codice non fornisce una definizione dei fatti, mentre gli atti sono presi in considerazione sotto varie prospettive e in tal modo indirettamente qualificati: atti negoziali, atti illeciti, atti unilaterali meri atti, ecc.

La distinzione tra fatti e atti, dal punto di vista della loro rilevanza giuridica, risiede comunque pacificamente nella volontarietà consapevole dell’agente, volontà che non è indispensabile nei primi ma che è essenziale per il perfezionamento dei secondi, tant’è che gli incapaci non possono formare atti validi ma possono compiere fatti giuridicamente rilevanti.

Un fatto produce effetti giuridici in dipendenza del solo suo accadimento, prescindendo dalla volontarietà e dalla consapevolezza di chi l’ha posto in essere, mentre un atto assume rilevanza per l’ordinamento solo se posto in essere in maniera consapevole.

Un fatto giuridicamente rilevante per alcuni soggetti può anche consistere in un atto posto in essere da altri soggetti. Ad esempio, la sentenza di fallimento di un socio di società di persone emessa dal tribunale è un atto dell’autorità giudiziaria ma anche un fatto esterno al contratto sociale che ne determina la modifica per l’esclusione di diritto del socio fallito prevista dall’art. 2288, comma 1, c.c.

Poiché la distinzione tra fatti e atti, ai fini della loro iscrivibilità nel registro delle imprese, è strumentale all’affidabilità delle informazioni pubblicate, si può senz’altro affermare che i primi coincidono con qualsiasi accadimento reale idoneo a determinare una modifica del contratto sociale diverso dai negozi giuridici, mentre i secondi coincidono con quest’ultima categoria, nei limiti in cui siano posti in essere con la consapevolezza e la finalità di modificare il contratto.

In tale prospettiva possono qualificarsi fatti modificativi della compagine sociale:

il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni, in quanto in tale fattispecie non si realizza alcun negozio giuridico e la modifica del rapporto sociale prescinde dalle volontà dei soci superstiti e degli eredi del socio defunto; il fallimento del socio, per i motivi sopra esposti, in quanto la sentenza di fallimento è si un atto ma produce i suoi effetti nel contratto sociale in via indiretta, senza che ricorra alcuna volontà negoziale in tal senso; la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c., per i motivi esposti al precedente punto 2).

Costituiscono atti modificativi della compagine sociale:

il trasferimento delle partecipazioni inter vivos, trattandosi del negozio tipico che determina tale evento, e ciò prescindendo dalla circostanza che si sia perfezionato senza il consenso degli altri soci per espressa previsione in tal senso dei patti sociali; i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto, in quanto in tale fattispecie l’evento modificativo deriva dalla somma di un fatto, il decesso del socio, e di un atto, l’accordo di continuazione; la dichiarazione di recesso notificata, trattandosi di atto unilaterale recettizio (come di recente confermato dal tribunale di Roma, sentenza 27 febbraio 2015), che dunque produce i suoi effetti dalla notifica. La sussistenza dei presupposti che legittimano il recesso costituisce un fatto è dunque non deve essere documentata; la delibera di esclusione notificata e non opposta, trattandosi anch’essa di un atto unilaterale recettizio che si perfeziona con la comunicazione e la mancata opposizione, quest’ultima documentabile con certificazione della cancelleria del tribunale; il decreto di trasferimento giudiziale, in quanto, pur provenendo dall’autorità giudiziaria, è un atto specificatamente e causalmente finalizzato alla modifica del contratto sociale.

Ciò che è qualificabile come atto potrà essere iscritto nel registro delle imprese solo se depositato nelle forme autentiche previste dalla legge.

L’opinione contraria che ritiene che le modifiche della compagine sociale prodotte da atti unilaterali, quali il recesso, devono essere iscritte nel registro delle imprese con le modalità previste per la denuncia dei fatti, in quanto detti atti unilaterali sono efficaci anche se non rivestono la forma prevista dall’art. 11, comma 4, d.p.r. 581/95, non appare condivisibile. L’argomento proposto a sostegno di tale opinione, infatti, prova troppo, poiché tutti gli atti modificativi del contratto sociale sono pienamente validi ed efficaci anche se non rivestono la forma autentica, in quanto la medesima è sempre richiesta ai soli fini dell’iscrizione.

In conclusione, si ritiene che le disposizioni sulla forma degli atti societari contenute nell’art. 2300 c.c. e nell’art 11, comma 4, d.p.r. 581/95 siano inderogabili, in quanto volte a perseguire l’interesse di ordine pubblico a che le risultanze dei registri delle imprese siano affidabili.

Norme collegate

Art. 2193Art. 2284Art. 2285Art. 2286Art. 2288Art. 2300Art. 11 D.P.R. 1995 n. 581

Massime collegate (2)