Forma della decisone di scioglimento anticipato
Triveneto · O.A.7 · 9-2013
Scioglimento e liquidazione della società - Società di persone
Massima
La decisione di scioglimento anticipato, con o senza liquidazione, integra sempre una modifica del contratto sociale e come tale deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della sua iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
Motivazione
Coerentemente con quanto prescritto in linea generale dall’art. 1372 c.c., l’art. 2252 c.c. sancisce il principio secondo cui il contratto sociale è modificabile. L’originaria volontà dei soci, espressa nell’atto costitutivo, può dunque essere integrata e/o mutata attraverso una regolamentazione successiva.
La norma introduce anche la regola legale dell’unanimità dei consensi per ogni modifica dell’atto costitutivo, regola derogabile per volontà pattizia, in ciò differenziandosi dalla disposizione generale contenuta nell’art. 1372 c.c. che non ammette deroghe al principio unanimistico. L’art. 2252 c.c., legittima dunque le modificazioni del contratto sociale anche senza il consenso di tutti i soci, se così convenuto dagli stessi (salva ovviamente l’ipotesi in cui la modificazione del contratto sociale abbia luogo per le vicende che riguardano la persona del singolo socio, quali la morte, il recesso, o l’esclusione, ovvero le altre ipotesi espressamente previste dal legislatore, come la fusione e la trasformazione).
Come è noto infatti nelle società di persone, a differenza di quanto accade nelle società di capitali dove solo le variazioni degli aspetti oggettivi richiedono una modifica formale dell’atto costitutivo, sia la variazione dei soggetti (ad es. introduzione di nuovi soci in aggiunta o in sostituzione di quelli esistenti) che degli elementi oggettivi del contratto (ad es. oggetto, sede, ditta, proroga della durata) richiedono una modifica formale del medesimo.
Tutte le modificazioni dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2300 c.c. devono essere iscritte nel registro delle imprese, al fine di renderle opponibili ai terzi. La pubblicità prevista dalla norma in commento ha natura dichiarativa. In mancanza di detto adempimento, le modifiche, sebbene perfette e produttive dei loro effetti, sono opponibili ai terzi soltanto dando prova che questi ne erano a conoscenza. Detta previsione, imponendo un sistema di pubblicità obbligatoria, è posta a tutela dei terzi che altrimenti non sarebbero nella possibilità di conoscere le modificazioni della società e conseguentemente potrebbero fare affidamento, con pregiudizio, sulla situazione preesistente alla modificazione. Tutte le modificazioni pattizie dell’atto costitutivo devono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della loro iscrivibilità nel registro delle imprese. L’art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 stabilisce infatti che «L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica». Appare pertanto preclusa qualsivoglia altra forma diversa rispetto a quelle espressamente indicate dalla suddetta norma.
Ciò risponde ad un principio generale legato ad ogni forma di pubblicità legale, il quale si concretizza nella necessarietà di un controllo demandato dal legislatore ad un pubblico ufficiale, che formalmente assume la responsabilità della regolarità e della legalità di quanto iscritto nei pubblici registri, conformemente ai principi dettati dall’ordinamento.
Come già ricordato l’iscrizione della modificazione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, ha efficacia dichiarativa e comporta l’opponibilità incondizionata ai terzi del contenuto risultante dall’iscrizione ai sensi dell’art. 2193, comma 2, c.c.
Quanto sinora detto vale, oltre che per la società in nome collettivo, anche per la società in accomandita semplice, stante l’espresso rinvio operato dall’art. 2315 c.c.
Il contratto di società, come ogni altro contratto, può sciogliersi per volontà dei contraenti o per le altre cause previste dalla legge o dal contratto stesso. Ciò è ribadito in tema di società di persone dall’art. 2272 c.c., dove al punto 3) viene disciplinato lo scioglimento della società per volontà dei soci.
La volontà di sciogliere la società, espressa da tutti i soci, integra una fattispecie di mutuo consenso (previsto in linea generale dall’art. 1372 c.c. come causa di scioglimento del contratto), e consiste in una modificazione dell’atto costitutivo; come tale soggetto, ai fini della pubblicità nel registro imprese, ai requisiti di forma prescritti per tutte le modifiche statutarie e pertanto potrà essere iscritto solo se contenuto in un atto autenticato o in un atto pubblico. E ciò indipendentemente dalla necessità di una fase di liquidazione della società disciolta.
Il fatto che nelle società di persone non sia sempre necessaria una fase di liquidazione, non comporta che i soci possano prescindere da una manifestazione di volontà specifica, volta a formalizzare l’intenzione di sciogliere la società. Anzi va ricordato che nello scioglimento delle società la fase della liquidazione costituisce la regola (cfr. art. 2275 c.c.), mentre le ipotesi per le quali è tollerato non procedere a tale fase, costituisce certamente l’eccezione. Eccezione che comporta una scelta espressa da parte dei soci, la quale dovrà pure rivestire le medesime forme autentiche previste per le modifiche dello statuto.
Quanto detto assurge a principio dell’ordinamento, al quale fanno eccezione solamente le ipotesi espressamente indicate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, art. 3; tale norma consente infatti, in via eccezionale, la cancellazione diretta dal registro delle imprese, di società di persone in relazione alle quali sia accertata una delle seguenti circostanze:
irreperibilità presso la sede legale; mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; mancanza del codice fiscale; mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
Dette ipotesi sono dunque di stretta interpretazione e da ritenersi tassative e non estendibili alle altre circostanze e fattispecie indicate dal codice civile in relazione alle cause di scioglimento delle società di persone.