Forme della decisione di presentazione dell’istanza di fallimento “in proprio”
Triveneto · P.A.6 · 9-2009
Massima
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 legge fall. ha carattere speciale, pertanto la stessa non trova applicazione nella procedura di approvazione da parte di una società della domanda con la quale si richiede il proprio fallimento.
Tale decisione potrà dunque essere adottata nelle forme ordinarie.
Motivazione
L’orientamento è volto chiarire come la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 legge fall., disciplinante la forma della delibera avente ad oggetto l’approvazione della domanda e delle condizioni del concordato da parte della società, non sia applicabile per analogia all’ipotesi in cui una società richieda il proprio fallimento.
L’orientamento, che appare esprimere un principio pacifico, è stato formato in seguito alle istanze pervenute ad alcuni notai del Triveneto, all’indomani della riforma della legge fallimentare, di ricevere delibere degli organi amministrativi di società aventi ad oggetto, appunto, la richiesta del proprio fallimento.
Tali istanze erano state avanzate nel presupposto che la forma notarile fosse necessaria per l’approvazione di qualsiasi domanda di ammissione a procedure concorsuali, esprimendo, l’art. 152, comma 3, l.f., un principio di ordine pubblico avente carattere generale.
Quanto sopra non può essere condiviso.
I motivi per cui il legislatore ha richiesto la forma notarile, e, soprattutto, l’“omologa” (verifica di legittimità ex art. 2436 c.c.), delle delibere con cui si approvi la domanda e le condizioni del concordato sono infatti riferibili esclusivamente alla decisone con cui si definisca la richiesta di ammissione a tale procedura, in quanto atto di amministrazione normalmente sottratto ai soci e volto a superare uno stato di crisi, non necessariamente di insolvenza, al fine di rilanciare l’attività sociale (vedi più ampiamente sub orientamento P.A.1).
Nel fallimento non ricorre alcuno di detti elementi.
La richiesta del proprio fallimento da parte della società è infatti un atto dovuto, ricorrendone i presupposti, volto a liquidare il patrimonio sociale ed estinguere la società.
L’intero iter è soggetto ad una procedura rigida, sottratta all’autonomia propositiva della società tipica dei concordati, peraltro notevolmente ampliata dalla riforma fallimentare.
Per tali motivi non si ritiene applicabile, per analogia, alla delibera di approvazione della richiesta del proprio fallimento la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 l.f., tale decisone sarà dunque adottabile nelle forme ordinarie.
È inoltre da sottolineare come sia principio ermeneutico largamente condiviso quello secondo il quale le norme procedimentali non sono suscettibili di applicazione estensiva od analogica.