Fusione di associazione in fondazione
Triveneto · L.E.12 · 9-2016
Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione
Massima
Si ritiene legittima la fusione di un’associazione riconosciuta in una fondazione e viceversa, stante il principio dell’economia dei mezzi giuridici in quanto la medesima operazione potrebbe diversamente essere attuata attraverso la previa trasformazione della associazione in fondazione (vedi orientamento K.A.40) e la successiva fusione della trasformata fondazione con altra fondazione.
In assenza di una disciplina specifica, a tale fattispecie si applicano in via analogica le disposizioni legislative che disciplinano le fusioni eterogenee. In ogni caso l’operazione è sottoposta al vaglio dell’autorità amministrativa competente.
Motivazione
Si rinvia in gran parte alla motivazione dell’orientamento K.A. 40 che precede.
Sulla legittimazione di fusione diretta fra enti del libro primo vanno ulteriormente effettuate le seguenti considerazioni:
«Va ricordato che a seguito della riforma l’omogeneità causale non costituisce più una condizione essenziale per la realizzazione di operazioni di fusione/trasformazione essendo espressamente ammesse dagli articoli 2500-septies e octies c.c.
Ed inoltre nel sistema della riforma sono espressamente applicati alla fusione anche i principi fondamentali della trasformazione, ogni qual volta la fusione stessa determini anche una modificazione del tipo sociale.
In particolare, l’applicazione dell’istituto della fusione anche al di fuori del diritto societario sembra data per scontata anche dal legislatore tributario che all’articolo 174 del TUIR prevede che le norme fiscali in materia di fusione valgono in quanto applicabili anche nelle ipotesi di fusione di enti diversi dalle società.
Anche la disciplina dell’impresa sociale di cui al D.lgs. 24 marzo 2006 numero 155 sembra presupporre l’ammissibilità della fusione eterogenea.
Da ultimo la legge 6 giugno 2016 n. 106 (“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”) all’art. 3, comma 1, lett. e) attribuisce al governo la delega per disciplinare il “procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.»
È dunque lo stesso legislatore che ha riconosciuto in maniera precisa l’esistenza di un principio generale diretto a consentire anche la fusione fra enti collettivi diversi.
Va detto infatti che lo schema del Decreto Legislativo adottato dal Governo in forza della richiamata legge delega ed all’esame delle Commissioni Parlamentari, contiene espressamente nell’art. 97 la possibilità per gli enti del libro primo di “operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”.
Non deve essere tuttavia sottovalutato l’aspetto pubblicitario in quanto, ritenendosi applicabili in via analogica le disposizioni previste dal codice civile nelle fusioni delle società lucrative, v’è da chiedersi quale possa essere lo strumento di conoscibilità nei confronti dei terzi per le operazioni che vengano ad interessare la fusione degli enti del libro primo, ove gli stessi non siano iscritti nel registro delle imprese.
Parte della dottrina ritiene perseguibile una pubblicità analoga attraverso la corrispondente iscrizione degli atti e documenti nel registro delle persone giuridiche.
La possibilità di surrogare la pubblicità nel registro delle imprese con quello delle persone giuridiche appare in linea con la considerazione che quest’ultimo registro costituisce comunque una equipollente fonte di pubblicità rispetto a quello degli enti societari.
Ne deriva pertanto che la fusione eterogenea potrà ritenersi ammissibile nei limiti in cui è consentito il mutamento del tipo organizzativo dalle norme in tema di trasformazione e pertanto occorrerà osservarsi congiuntamente le regole sulla fusione e quelle della trasformazione eterogenea.