Fusione di società di persone in società di capitali e relazione di stima ex art. 2343 c.c.
Triveneto · L.A.7 · 9-2004
Fusione e scissione - Fusione di società di persone
Massima
In caso di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone, a norma dell’art. 2343 c.c. (richiamato dal comma 7 dell’art. 2501 sexies c.c.), è necessaria nei seguenti casi:
qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali di nuova costituzione; qualora la società risultante dalla fusione sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il patrimonio netto.
Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra la relazione di stima ex art. 2343 c.c. è necessaria anche nel caso in cui alla fusione non sia applicabile l’art. 2501 sexies c.c., (cosiddette “fusioni semplificate” ex artt. 2505 e 2505 bis, c.c.). La mancata applicazione del comma 7 dell’art. 2501 sexies c.c., infatti, esclude esclusivamente la necessità di avere un unico esperto o esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la relazione di stima del patrimonio della società di persone, e non anche la necessità di procedere alla redazione di quest’ultima relazione.