Illegittimità dell’adozione anticipata di atti del procedimento di liquidazione

Triveneto · J.A.13 · 9-2009

Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali

Massima

Non risulta legittimo predisporre ed approvare il bilancio finale di liquidazione, ovvero richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, prima che la causa di scioglimento sia divenuta efficace ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c. (iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori o della deliberazione dell’assemblea) e l’organo di liquidazione sia entrato in carica (vedi orientamenti J.A.2 e J.A.10).

Quanto affermato non contrasta con gli orientamenti I.F.1 e H.F.2, che ammettono la possibilità di dare esecuzione sospensivamente condizionata alle delibere non iscritte, poiché tale possibilità è comunque subordinata all’esistenza dell’organo che pone in essere l’attività esecutiva (nel caso di specie l’organo di liquidazione).

Motivazione

L’orientamento in questione si pone in stretta continuità ed a completamento dell’orientamento J.A.12 (sulla inderogabilità del procedimento di liquidazione).

La questione che si è inteso affrontare è quella della possibile adozione di provvedimenti di liquidazione prima che la società sia legalmente sciolta ed i liquidatori siano formalmente entrati in carica.

In particolare, si è analizzata la fattispecie della società che, in un unico contesto, deliberi il proprio scioglimento, approvi il bilancio finale di liquidazione, accerti l’inesistenza di passività, proceda al riparto delle eventuali attività, richieda la propria cancellazione dal registro imprese, ometta la nomina dei liquidatori.

Tale procedimento appare incompatibile con il sistema, posto che la disciplina della liquidazione delle società di capitali assume oggi, ancor più che in passato, un tono imperativo che non tollera deroga alcuna (se non nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge).

È dunque da ritenere che la società di capitali, una volta attualizzatasi una ipotesi dissolutiva, debba necessariamente dar corso alla intera procedura di liquidazione, con la necessaria sostituzione, in primo luogo, degli amministratori con i liquidatori.

In ogni caso, l’esposta procedura di “cessazione semplificata” non può ritenersi legittima nemmeno nell’ipotesi in cui tra le delibere poste contestualmente in essere vi sia anche quella di nomina dei liquidatori, che seduta stante accettino l’incarico, predispongano il bilancio finale, procedano al riparto, richiedano la cancellazione della società dal registro imprese.

La sostituzione degli amministratori con i liquidatori non può, infatti, avere effetto alcuno prima che la società sia in stato di liquidazione (più correttamente: scioglimento), il che avviene, ai sensi dell’art. 2484, comma 3, c.c., con l’iscrizione nel registro imprese della dichiarazione degli amministratori che ne accerta la causa o della relativa deliberazione dell’assemblea dei soci.

Prima di tale momento, dunque, i liquidatori non sono in carica e pertanto non potranno validamente compiere atti del loro ufficio.

Per legittimare l’eventuale operato dei liquidatori prima della loro entrata in carica non è neanche possibile ricorrere al meccanismo delle “decisioni sospensivamente condizionate”, poiché, mutuando il disposto degli artt. 1353 e ss. c.c., è possibile apporre una condizione solo al contenuto negoziale di un atto e non alla legittimazione del soggetto che lo pone in essere.

Un atto compiuto da un organo sociale non in carica non può che ritenersi inesistente.

Si pensi ad una delibera dei soci assunta da soggetti che tali non sono, nel presupposto che acquisteranno in futuro le quote della società.

Nel procedimento di liquidazione assume inoltre particolare importanza il passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori disciplinato dall’art. 2487 bis c.c., che per poter essere attuato presuppone l’esistenza di un organo di liquidazione.

È infine da osservare che più delibere contenute in un unico documento sono destinate a produrre i loro effetti nel medesimo istante, quello dell’iscrizione dell’atto nel registro imprese.

Tale circostanza è di per se sufficiente a rendere concettualmente non ipotizzabili tutte quelle operazioni che comportano la contestuale entrata in carica e cessazione dei liquidatori.

Norme collegate

Art. 2495Art. 2487Art. 2487-bisArt. 2492Art. 2484

Massime collegate (5)