Impresa sociale ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

Triveneto · U.A.4 · 9-2021

Enti del terzo settore - Impresa sociale

Massima

Nel ricevere, per la successiva pubblicità nel Registro delle Imprese, il Regolamento obbligatorio previsto per la “costituzione di Ramo” Impresa Sociale da parte di Enti Ecclesiastici Civilmente riconosciuti (EECR) che siano cattolici, come consentito dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, il notaio deve tenere conto del fatto che il Regolamento è atto canonico dell’EECR costituente, quindi disciplinato dal diritto canonico universale (CIC) e dal diritto proprio dell’Ente specifico, i cui limiti sono opponibili in ambito civile ai sensi dell’art. 18 della L. 222/1985, attuativa degli Accordi di Revisione del Concordato del 1984 (normativa di rango costituzionale).

Inoltre, nel vagliare la legittimità delle norme regolamentari e, soprattutto, delle norme applicabili del D.Lgs. 112/2017, si deve tener conto – oltre che dell’ordinario criterio di “compatibilità" – che il vaglio deve specificamente essere attuato <<in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti>>, come espressamente previsto dalla norma richiamata e che a sua volta ripete l’obbligo assunto dallo Stato italiano negli accordi Concordatari.

Oltre alle norme che espressamente il D.Lgs. dichiara non applicabili <<agli Enti di cui al comma 3 dell’art. 2 del presente Decreto>>, quindi, sarà sempre necessario valutare la compatibilità tra le norme del D.Lgs. 112/17 e le “peculiarità disciplinari” del diritto canonico.

La peculiarità della fattispecie, inoltre, richiede una particolare attenzione nelle modalità di attuazione dell’adempimento presso il Registro Imprese, dato che l’Ente Ecclesiastico è iscritto (esclusivamente) al REA, mentre il deposito del Regolamento deve avvenire presso il Registro delle Imprese.

Motivazione

Il Ramo Impresa Sociale dell’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto è del tutto privo di soggettività giuridica, pur godendo di autonomia patrimoniale come meglio infra precisato, ed è costituito dall’insieme dei beni che l’EECR destina allo svolgimento di attività di interesse generale rientranti nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 3, DIS, compatibili con, e conformi al, proprio carisma.

Unico soggetto di riferimento rimane l’Ente Ecclesiastico (Ente religioso della Chiesa Cattolica) come tale disciplinato, per quanto riguarda le proprie strutture e le finalità specifiche e caratterizzanti, dal diritto canonico universale e proprio, come riconosciuto dalla normativa Pattizia Concordataria, a cui si deve fare pieno ed integrale richiamo, in quanto normativa di rango costituzionale (a titolo meramente esemplificativo: Accordi di Revisione dei Patti Lateranensi del 18/2/1984, Protocollo di attuazione del 15/11/1984; legge italiana esecutiva n. 222/1985; Intesa interpretativa della Commissione Paritetica mista Santa Sede – Stato Italiano entrata in vigore il 30/4/1997).

La disciplina del Ramo Impresa Sociale degli E.E.C.R., quindi, sarà in parte derogata sia in virtù di disapplicazione espressa disposta dalla normativa sull’Impresa Sociale, sia in relazione al vaglio di incompatibilità “pattizia” sopra ricordato.

In particolare, ai fini dell’identificazione delle norme espressamente dichiarate inapplicabili, oppure applicabili in misura limitata, per il Ramo Impresa sociale dell’Ente Religioso si consultino, nel Decreto Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017): art. 2, comma 6; art. 5, comma 4; art. 6, comma 2; art. 9, comma 3; art. 11, comma. 5; art. 12, comma 1; art. 12, comma 5; art. 13, comma 2; art. 14, comma 6.

Possono inoltre, probabilmente, considerarsi inapplicabili per incompatibilità implicita gli artt. 1, comma 1, nella parte in cui richiede l’esclusività o la principalità dell’attività svolta; 7 (o comunque solo nei limiti di compatibilità); e 8.

Nel diritto canonico in particolare è rilevante la disciplina per i poteri amministrativi, la legale rappresentanza e la funzione di controllo interno ed esterno di cui le norme concordatarie (tra cui l’art. 18 della Legge 222/1985) e la disciplina del Terzo settore impongono il rispetto.

Norme collegate

Art. 1 D.Lgs. 2017 n. 112

Massime collegate (2)