Impresa sociale: gerarchia delle fonti e criteri di applicazione
Triveneto · U.A.1 · 9-2021
Enti del terzo settore - Impresa sociale
Massima
Le norme applicabili agli Enti che vogliono costituirsi o trasformarsi in Imprese Sociali devono essere individuate rispettando rigorosamente la gerarchia delle fonti richiamate dall’art. 1, comma 5 del D.Lgs. 112/2017 (Revisione della disciplina delle imprese sociali).
Tale norma dispone: <<Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Decreto, le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita>>.
Quindi si applicheranno anzitutto le norme del D.Lgs. 112/2017; successivamente, ed in via integrativa, le norme del D.Lgs. 117/2017 (c.d. CTS) e, solo in mancanza di norme specifiche e per gli aspetti non disciplinati nei primi due Decreti, le norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita.
L’art. 1, comma 5 del D.Lgs. 112/2017, inoltre, prevede che l’individuazione delle norme integrative applicabili (diverse da quelle del Decreto) venga attuata con il vaglio del criterio di “compatibilità", che, quindi, impone una valutazione attenta e critica delle norme richiamate, comparandone la “coerenza” tra la loro ratio nell’ambito originario e le conseguenze dell’applicazione nel diverso ambiente delle Imprese Sociali.
Motivazione
Il rigoroso rispetto della gerarchia delle fonti indicate dalla legge nell’applicazione della rilevante disciplina è reso necessario dalla duplicità di fonti (D.Lgs. 112/2017 e D.Lgs. 117/2017) che, insieme, regolano il Terzo Settore e dalla variegata differenziazione degli enti che vi possono gravitare: si spazia, infatti, dalla associazione non riconosciuta, alle cooperative, agli Enti Ecclesiastici, passando per tutti gli enti intermedi.
Per la stessa ragione si è reso indispensabile richiamare in modo netto il vaglio di compatibilità, come posto in rilievo, oltre che dalla norma sopra richiamata, anche più chiaramente dall’art. 3 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), Intitolato “Norme applicabili” che dispone: <<1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli Enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione...>>
Il notaio, nel predisporre gli “statuti” (in senso atecnico) degli enti – in particolare, per quanto qui viene in rilievo, delle Imprese Sociali – deve prestare particolare attenzione sia nell’individuare la norma di settore applicabile, sia nell’attuare un ragionevole vaglio di compatibilità, che per la verità non è sempre facile applicare, per la formulazione a volte non precisissima delle norme.
Per un immediato esempio, l’individuazione delle attività di interesse generale che possono essere esercitate dalle Imprese Sociali sono disciplinate esclusivamente dall’art. 2 del D.Lgs. 112/2017 (simile, ma non identico, all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017).