Imprese sociali: attivita’ che costituiscono l’oggetto sociale
Triveneto · U.A.6 · 9-2021
Enti del terzo settore - Impresa sociale
Massima
L’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 dispone che le Imprese sociali siano considerate Enti del Terzo Settore in quanto ne condividono l’obiettivo diretto al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l’assenza dello scopo di lucro.
Le attività che costituiscono l’oggetto principale, per le imprese che intendono conseguire la qualifica “Sociale” e che sono dirette al raggiungimento delle richiamate finalità di interesse generale, sono quelle indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 112 del 2017 e non quelle previste nell’art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017.
Ne fanno eccezione:
le cooperative sociali e loro consorzi per le quali l’attività esercitata deve rientrare fra quelle indicate nella specifica disciplina, finalizzate al perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini e che viene attuato attraverso l’offerta di servizi alla persona (se di tipo A) o l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (se di tipo B); le Imprese che, ai fini del perseguimento delle finalità di interesse generale, occupano in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati, soggetti aventi le caratteristiche indicate nel comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs. 112/2017. Tali categorie riguardano in particolare i “lavoratori molto svantaggiati” individuati in base ai criteri dell’art. 2, n. 99 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le “persone svantaggiate o con disabilità" di cui all’art. 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le “persone beneficiarie di protezione Internazionale” secondo quanto previsto nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 ed infine le “persone senza fissa dimora” versanti in regime di povertà ed iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228. In tutti questi casi l’attività esercitata per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può svolgersi anche al di fuori dall’elenco dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 112 del 2017 e quindi può riferirsi anche alle attività indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 117 del 2017.
Motivazione
L’art. 4 del D.Lgs. 117 del 2017 che disciplina in generale gli Enti che appartengono al Terzo settore, chiarisce che rientrano di diritto in tale ambito anche le Imprese sociali in quanto dirette al <<perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale>>.
Il successivo art. 5 precisa che gli Enti del Terzo settore, diversi dalle Imprese sociali, devono perseguire le dette finalità, esclusivamente mediante l’esercizio di una o più delle attività fra quelle dettagliatamente elencate nel medesimo art. 5; sono consentite, in via accessoria, anche altre attività, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo o nello statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
L’elencazione appare vincolante in quanto tali soggetti, per rientrare nel perimetro degli Enti del Terzo settore, devono operare nel rispetto di tale ambito.
Ne fanno eccezione le Imprese sociali, le quali, pur appartenendo al genere del Terzo settore, sono regolate, quanto all’ambito di esercizio delle proprie attività, direttamente dal D.Lgs. n. 112 del 2017.
L’esclusione espressa delle Imprese sociali dall’obbligo di veicolare la propria attività secondo l’elenco contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, è giustificato dal fatto che la normativa dettata per gli Enti del terzo settore non ha inteso interferire sulla parallela disciplina tracciata espressamente per le Imprese sociali, per le quali il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è attuato con modalità ed indirizzi parzialmente diversi.
In particolare il D.Lgs. n. 112 del 2017 dispone che possono acquisire la qualifica di Impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, purché abbiano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del richiamato decreto.
Ciò che accomuna le Imprese sociali agli Enti del terzo settore, è dunque il medesimo intento di realizzare interessi generali attraverso il perseguimento di “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
In relazione alle fonti del diritto applicabile, le regole dettate per le Imprese sociali prevedono che si debbano applicare, in primis, le norme indicate all’interno del medesimo D.Lgs. 112/2017 e, per quanto non espressamente previsto, le norme del codice del Terzo settore se compatibili ed infine, in ulteriore subordine, quelle del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’Impresa sociale è costituita.
Ne discende che, per quanto riguarda l’ambito di esercizio delle attività che debbono essere esercitate dalle Imprese che intendono fregiarsi della qualifica “sociale”, occorre guardare anzitutto a quanto previsto nello specifico dall’art. 2 del D.Lgs. 112/2017.
Quest’ultima regola, nel primo comma, fornisce un elenco esaustivo, peraltro passibile di aggiornamento con successivo DPCM, delle attività d’impresa che, se svolte in conformità alle relative norme particolari, appaiono idonee a conseguire quegli interessi generali perseguiti dalla norma.
L’elenco è rigido e tipico e non ammette, quanto alle attività da esercitarsi “in via stabile e principale”, l’inserimento di nuovi settori ad eccezione delle cooperative sociali e loro consorzi e degli altri enti collettivi i quali, pur non svolgendo una delle attività di produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale rientrante nei settori sopra individuati, svolgano attività d’impresa dirette all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Per le cooperative sociali e loro consorzi l’oggetto di attività esercitata è quella definita nell’art. 1, comma 1, della L. 381/1991 e diretta a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, alternativamente attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Per gli altri “enti collettivi” che possono richiedere l’inserimento nella sezione delle Imprese sociali, l’art. 2 comma 4 del D.Lgs. 112/2017 chiarisce che si intende perseguito l’obiettivo di interesse generale diretto a raggiungere le volute finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche da parte di quelle imprese in cui sia occupato un numero di persone non inferiore al trenta per cento dei lavoratori, purché si tratti di soggetti rientranti in una delle categorie richiamate nell’orientamento in commento.
In questi casi dunque la finalità di perseguimento dell’interesse generale si intende realizzata in virtù della mera relazione solidaristica posta in essere nello svolgimento dell’attività d’impresa.
L’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati o disabili costituisce quindi un obiettivo di politica sociale particolarmente meritorio ed idoneo, nel rispetto degli altri requisiti inderogabili, a dare la connotazione “sociale” all’impresa.
La norma va interpretata nel senso che, per questa tipologia di imprese, l’oggetto sociale, pur diretto a perseguire quegli interessi generali avuti di mira dalla legge, può anche non rientrare nell’elenco operato nel primo comma dell’art. 2, sempreché venga garantito l’inserimento nel modo del lavoro di quei soggetti. E dunque in questi casi l’oggetto sociale perseguito dall’impresa, potrebbe rivolgersi anche ad uno (o più) di quelli indicati nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 sugli Enti del Terzo Settore.
Va infine ricordato che in ogni caso l’attività di pubblico interesse che costituisce l’oggetto sociale “principale” per tutte le imprese sociali, deve rientrare nei limiti previsti nel terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs. 112/2017 e pertanto occorre che i ricavi derivanti all’impresa nell’esercizio di tale attività principale, siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.