Inattività della società – legittima esistenza e capacità giuridica fino a cancellazione dal Registro delle imprese nei soli casi previsti dalla legge – sussistente

Campania · 46 · 6-2025

Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali

Massima

Lo stato di inattività di una società non esclude la legittima esistenza della stessa, finché non cancellata dalla Camera di Commercio, né limita la capacità giuridica della società, la quale potrà compiere qualsiasi atto di gestione, anche di natura dispositiva, senza che nessuna limitazione ai poteri di rappresentanza possa conseguire automaticamente e direttamente dalla mera situazione di inattività. Neppure può ritenersi che la situazione di inattività legittimi di per sé una cancellazione della società dal Registro delle Imprese, potendo tale cancellazione conseguire esclusivamente al ricorrere delle ipotesi tipizzate dall’art. 2490 c.c., in tema di società di capitali e dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 247/2011, rispettivamente in tema di imprese individuali e di società di persone.

Motivazione

Una società inattiva è una società che, pur essendo iscritta al Registro delle Imprese, non esercita alcuna attività economica (1). Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando una società si limita a recuperare crediti o a pagare debiti senza svolgere alcuna operazione commerciale ed è una situazione fisiologica nella fase organizzativa della società, allorquando la stessa compia operazioni preliminari cc.dd. passive (ad esempio sottoscrivere contratti, acquistare merce, opere di ristrutturazione dei locali, attivare utenze, e simili operazioni funzionali alla fase organizzativa della società) (2).

La società inattiva è dunque una società regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A., ma con annotato, nello stesso registro ove è iscritta, il relativo stato di inattività.

La società inattiva è ancora esistente finché non cancellata dalla Camera di Commercio e questo è un principio pacifico alla luce dell’art. 2495 co 2 c.c., secondo cui “ferma restando l’estinzione della società (n.d.a. solo) dopo la cancellazione”. Inoltre tale principio si ritiene valevole sia per le società di capitali, per le quali la norma citata è testualmente dettata, sia le società di persone (3). Fermo restando ciò, soprattutto con riferimento a specifichi risvolti della normativa fiscale, ci si è interrogati (4) circa la capacità giuridica delle società inattive, immaginandosi, talora che non sarebbe compatibile con lo stato di inattività il compimento da parte della società di operazioni dispositive (quali ad esempio le compravendite di beni), e talaltra che l’adempimento che legittimerebbe la società ad operare e dunque anche a compiere operazioni dispositive di beni, non solo sul piano fiscale ma con riflessi anche sostanziali, sarebbe l’iscrizione in anagrafe tributaria con l’attribuzione della partita IVA, legando dunque a tale ulteriore e diverso aspetto la stessa capacità negoziale della società. In verità, prescindendo dagli aspetti squisitamente fiscali e dagli eventuali effetti che la loro violazione potrebbe produrre sul piano sostanziale, pare oggi principio pacifico che se la società è iscritta presso la competente Camera di Commercio, seppur in stato inattivo, è esistente e che la stessa possa compiere qualsiasi atto di gestione, anche ovviamente di natura dispositiva, e che nessuna limitazione ai poteri di rappresentanza possa conseguire automaticamente e direttamente dalla mera situazione di inattività della società (5). Difatti, se il legislatore avesse voluto un simile effetto, lo avrebbe previsto espressamente. Quanto poi agli effetti della situazione di inattività rispetto alla cancellazione della società dalla C.C.I.A.A, con conseguente estinzione della stessa, come è noto, l’art. 2490 c.c., in tema di società di capitali, dispone che “qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese (omissis)", mentre gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 247/2011, rispettivamente in tema di imprese individuali e di società di persone, dispongono che è il “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi” a dare luogo alla procedura per la cancellazione della società (6). Ebbene, laddove la situazione di inattività della società si trasducesse, rispettivamente, in un mancato deposito di bilanci per tre anni consecutivi, o in un mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, si potrebbe avviare la procedura di cancellazione della società o dell’impresa individuale dalla Camera di commercio, nei modi disciplinati dalle due su richiamate normative. Dunque non la mera inattività, bensì solo le sue eventuali suindicate conseguenze potrebbero condurre alla cancellazione della società. Infine, chiarita l’esistenza delle società inattive e la loro piena capacità giuridica, un ultimo profilo che si ritiene necessario prendere in considerazione per l’attività notarile attiene alla valutazione di possibili ricadute dello stato di inattività sul piano dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Infatti, gli indicatori di anomalia elaborati dall’UIF, in due punti rilevano l’inattività delle società come elemento da tenere in considerazione e precisamente vengono messi in rilievo i soggetti di recente costituzione o tornati operativi a seguito di un periodo di inattività (7). In tali casi sarà dunque opportuno valutare la circostanza con adeguata prudenza e coordinarla con le ulteriori informazioni assunte nello svolgimento dell’adeguata verifica, per attribuire all’operazione una classe di rischio effettivo corretta ed assumere i relativi opportuni provvedimenti.

Note Bibliografiche

(1) Secondo Cass Ord. 16 marzo 2023, n. 7642 la fattispecie di una società inattiva non cancellata dal registro delle imprese, “si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale”; secondo alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. 26 marzo 2020, n. 213; Consigli di Stato, sez. V, sent. 10 aprile 2018, n. 2176; sez. VI, sent. 15 maggio 2015, n. 2486; sez. III, sent. 28 dicembre 2011, n. 6968) possono definirsi inattive le “imprese la cui attività non sia stata ancora attivata” al di là della mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale, il quale esprime solo la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe in astratto operare, e che, così facendo, indica degli ambiti operativi che devono poi essere effettivamente attivati, perché possa dirsi in concreto esercitata una determinata attività.

(2) Una società può rimanere inattiva per lunghi periodi e tale status, fisiologico o meno, deve sempre essere comunicato alla Camera di Commercio. Durante il periodo di inattività non si è iscritti ad INPS, con relativi effetti sui contributi INPS, mentre sono dovuti tutti gli adempimenti annuali (su tutti le liquidazioni IVA periodiche e la dichiarazione dei redditi); solo ove la società non espletasse alcuna operazione attiva, l’impresa non produrrebbe reddito e di conseguenza non avrebbe imposte da pagare o iva da versare. Infine, dottrina e giurisprudenza sono conformi nel ritenere che anche la società inattiva sia obbligata a depositare al Registro delle imprese detti bilanci.

(3) Per le società di persone cfr. Cass. SS.UU. n. 6070/2013 e n. 6071/2013, nonché Cass. Ord. 16 marzo 2023, n. 7642, secondo cui: “deve ritenersi indiscutibile (sulla base della univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. SU nn. 6070 e 6071 del 2013) la correttezza del principio – a cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi – in base al quale la permanenza dell’iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio, essendo irrilevante che essa sia stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane (la cui iscrizione rappresenta, essenzialmente, la condizione per la concessione delle varie agevolazioni previste a favore di tali tipi di imprese). In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l’annotazione di essere “inattiva” dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 17957/2021). Infatti, la società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori riconducibili alla cancellazione dal registro delle imprese (più esattamente, con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese).

Ed invero, la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6/2003), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell’ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi. In definitiva, quindi, è solo la cancellazione della società dal registro delle imprese – dalla quale consegue l’estinzione stessa – che priva la medesima della legittimazione ad agire o resistere in giudizio (e ciò anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti)"

(4) Recentemente sul punto: risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 1 marzo 2023 n. 227.

(5) In questo senso Cass. 7642/2023, in De Jure, ove si legge: “Infatti, deve ritenersi indiscutibile (sulla base della univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. SU nn. 6070 e 6071 del 2013) la correttezza del principio – a cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi – in base al quale la permanenza dell’iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio (omissis). In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l’annotazione di essere “inattiva” dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 17957/2021) (omissis)". (6) Gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 247/2011, rispettivamente in tema di imprese individuali e di società di persone, dispongono quanto segue. Art. 2: [1] Si procede alla cancellazione dell’impresa individuale quando l’ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell’imprenditore; b) irreperibilità dell’imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata. [2] L’ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell’impresa ai sensi del comma 3 (omissis). Art. 3: [1] Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l’ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita. [2] L’ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l’avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività sociale della società. L’ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all’albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell’avviso affisso all’albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro (omissis).

(7) Provvedimento recante gli indicatori di anomalia emanati dall’Unità di Informazione

Finanziaria per l’Italia del 12 maggio 2023, in https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori- anomalia: "[4] Il soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l’operatività è caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente. (omissis) [4.3] Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l’attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l’impresa) appaiono come meri prestanome; [20] Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l’intestazione a favore o per l’intervento di terzi (omissis) [20.7] Cessioni di beni aziendali, aziende o rami d’azienda, anche nell’ambito di operazioni straordinarie, con cedente una società in difficoltà economica o finanziaria o gravata da 21 di 34 pendenze tributarie per importi ingenti e cessionario una società facente capo a nominativi notoriamente contigui ai titolari effettivi della cedente, specie se la cedente è neocostituita, inattiva o operante in altro settore e se le transazioni appaiono simulate o avvengono senza corrispettivo o a un prezzo irrisorio (omissis)".

Norme collegate

Art. 2272Art. 2484Art. 2490Art. 2495Art. D.P.R. 2011 n. 247

Massime collegate (1)