Inderogabilità del regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p.
Triveneto · Q.A.7 · 9-2013
Tipi societari - Società tra professionisti
Massima
Non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p. previsto dal modello societario prescelto.
Motivazione
Il tema del rapporto tra la responsabilità professionale dell’esecutore della prestazione professionale (socio professionista) e quello della responsabilità della società che assume l’incarico è assai dibattuto.
Considerato tuttavia (v. Orientamento Q.A.2) che alla s.t.p. si applica la disciplina ordinaria del tipo prescelto non saranno ammissibili deroghe statutarie alla responsabilità dei soci e del rapporto socio-società propri del modello prescelto.
Tale facoltà non è contemplata dalla nuova normativa, trovando invece espressa disciplina per il tipo “società tra avvocati” di cui al D.Lgs. n. 96/2001 nell’art. 26, ove si distingue tra obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale (art. 26 comma 3), per le quali trova applicazione la regola generale dell’art. 2291 c.c., e obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno dei soci, per le quali sono responsabili, oltre alla società con il suo patrimonio, il socio che ha eseguito l’incarico e, solo se sia mancata la comunicazione di cui all’art. 24 comma 3 (comunicazione al cliente del nome del socio incaricato, in caso di omessa scelta da parte del cliente) anche gli altri soci illimitatamente e solidalmente.
In assenza di una disciplina positiva analoga a quella sopra esaminata, non appare consentito all’interprete ritenere l’autonomia privata legittimata a derogare ad aspetti strutturali della disciplina societaria dei tipi adottabili.
Rimane aperto il problema della responsabilità verso il cliente del socio professionista esecutore della prestazione professionale, pur in presenza di un tipo societario che comporta la responsabilità limitata del socio, inderogabile quindi dall’autonomia privata.