Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata

Triveneto · L.C.1 · 9-2006

Amministrazione e rappresentanza - Poteri

Massima

In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:

l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione; la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti; la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi;

si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione – con elencazione analitica – formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata.

Norme collegate

Art. 2445Art. 2629Art. 163 c.p.c.Art. 99 Dir. 2017/1132/UEArt. 2501-sexiesArt. 2503Art. 2502-bis

Massime collegate (8)