Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso di cui all’art. 2506 ter, comma 4, c.c.

Triveneto · L.D.6 · 9-2008

Fusione e scissione - Fusione e scissione - deroghe al procedimento

Massima

Nel procedimento di scissione (e per analogia in quello di fusione), per esonerare validamente l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501-quinquies c.c., non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come letteralmente proposto dall’art. 2506-ter, comma 4, c.c.

I possessori di strumenti finanziari legittimati a prestare il loro consenso sono esclusivamente quelli cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, ovvero, un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell’atto costitutivo o statuto.

In tal senso è infatti interpretata la disposizione di cui all’art. 10 della VI Direttiva (82/891/CEE) della quale l’art. 2506-ter, comma 4, c.c. costituisce attuazione.

Norme collegate

Art. 2501-quaterArt. 10 Dir. 82/891/CEEArt. 2501-quinquiesArt. 2346Art. 2506-terArt. 2351

Massime collegate (5)