Individuazione dei soci che devono prestare il proprio consenso ad una scissione asimmetrica
Triveneto · L.E.10 · 9-2015
Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione
Massima
Nella scissione asimmetrica il “consenso unanime” richiesto dall’art. 2506, comma 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie.
Tale disposizione, infatti, non appare volta a derogare all’eventuale regola maggioritaria vigente nella società scissa per le decisioni dei soci, bensì a tutelare il diritto individuale di ciascun di essi a non essere estromesso dalle iniziative imprenditoriali cui partecipa.
A quanto sopra consegue che:
il consenso dei soci alla scissione asimmetrica può essere prestato sia al momento dell’approvazione del relativo progetto sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell’atto di scissione; non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui verranno assegnate partecipazioni in tutte le società risultanti dall’operazione.
Motivazione
Ad una prima lettura dell’art. 2506, comma 2, c.c., lo stesso sembra richiedere per l’ammissibilità della scissione asimmetrica (intendendosi per tale quella in cui ad alcuni soci non siano assegnate partecipazioni di una o più società partecipanti alla scissione) il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla scissione; sembra altresì che tale consenso unanime costituisca un quorum deliberativo.
Andando ad approfondire la ratio di tale disposizione si perviene peraltro a diverse conclusioni.
L’interesse tutelato dalla norma infatti non è altro che il diritto di ciascun socio della scissa a divenire socio di tutte le società partecipanti alla fusione (scissa e beneficiaria/e), nel caso di scissione parziale, e il diritto di ciascun socio della società partecipanti alla scissione a divenire socio di tutte le società partecipanti alla scissione, nel caso di scissione totale.
Conseguentemente non sarà necessario il consenso dei soci della scissa che non vengono estromessi da alcuna delle società risultanti dall’operazione, né dei soci della/e beneficiaria/e preesistenti.
Costoro non si trovano nella condizione di subire un potenziale pregiudizio dalla circostanza che la scissione sia asimmetrica; per tali soci la scissione non si presenta diversamente da una ordinaria scissione proporzionale o non proporzionale, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
La prescrizione di detto consenso unanime non costituisce quindi una deroga al principio maggioritario poiché essa non pone un quorum assembleare unanimistico per l’adozione della delibera di scissione asimmetrica in quanto tale; la ratio come sopra individuata, porta infatti a considerare tale consenso come “consenso individuale” che deve essere espresso dai soli soci uti singuli che per effetto della operazione di scissione vengono estromessi da una della società derivanti dalla fusione.
La norma integra, dunque, la previsione di un consenso esterno alla decisione assembleare, la cui mancanza determina l’inefficacia della decisione, analogamente al consenso previsto dall’art. 2500-sexies c.c., in tema di trasformazione regressiva, nonché al consenso previsto per le modifiche degli obblighi di eseguire prestazioni accessorie (art. 2345 c.c.) e dei particolari diritti (art. 2468 c.c.).