Individuazione dei soggetti a cui sono attribuibili diritti particolari
Triveneto · I.I.9 · 9-2004
Massima
La facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 2468 c.c. di prevedere l’attribuzione di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi; è comunque possibile attribuire diritti particolari: 1) a singoli soci individuati nominativamente; 2) a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all’estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l’hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via).
Norme collegate
Art. 2468