Individuazione dell’arco temporale oggetto di “sterilizzazione”
Triveneto · T.A.2 · 5-2021
Discipline transitorie - Covid
Massima
Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, della l. n. 178/2020, le perdite che non devono essere prese in considerazione al fine di accertare se il patrimonio netto contabile della società sia inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale nominale sono quelle emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 (vedi orientamento T.A.1), quale che sia la data della sua chiusura prevista dallo statuto. Conseguentemente l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. Così, ad esempio:
per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020; per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021; per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021; e così via.
Motivazione
La nuova formulazione dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come introdotta dall’art. 1, comma 266, della L. n. 178/2020, ha modificato radicalmente l’impostazione della precedente versione della norma emergenziale con l’evidente intento di rendere certe sia l’entità delle perdite oggetto di sospensione sia il periodo di vigenza di quest’ultima.
È stata inoltre operata una diversa scelta in ordine alla composizione qualitativa delle perdite oggetto di sterilizzazione.
Nella prima versione erano infatti prese in considerazione unicamente le perdite di capitale (ossia quella parte di esse che non sono assorbite da riserve di patrimonio e che pertanto determinano il verificarsi di una delle fattispecie previste dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.). Tale previsione non consentiva quindi di “sterilizzare” l’intero risultato negativo del periodo ritenuto emergenziale, con ciò limitando enormemente l’efficacia della disposizione di protezione.
Si pensi ad una società (s.r.l.) in fase di normale e sana operatività che abbia chiuso l’esercizio 2019 con un patrimonio netto di euro 1 milione a fronte di un capitale sociale nominale di euro 10.000. Nel caso in cui detta società avesse accumulato nel periodo di emergenza Covid perdite per euro 999.000, secondo la prima versione dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, la stessa non avrebbe avuto l’obbligo di ricapitalizzazione ma avrebbe comunque perso le intere riserve di euro 990.000, con la conseguenza che se nell’esercizio 2021 (o successivi) avesse realizzato anche una modesta perdita di poche migliaia di euro si sarebbe ripresentata la necessità di immettere capitale di rischio o di trasformare o sciogliere la società.
La nuova versione dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, in maniera assai più coerente con la ratio della disposizione, che era ed è quello di considerare “anomale” le intere perdite accumulate in epoca Covid e non solo quelle non coperte da riserve, ha previsto la “sterilizzazione” di tutte quelle emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020.
Applicando detta nuova disposizione alla società di cui all’esempio precedente, la stessa potrà conservare alla chiusura dell’esercizio 2020 le intere riserve di euro 990.000, mantenendo in tal caso un patrimonio netto contabile sterilizzato di euro 1 milione, in grado di assorbire eventuali nuove perdite maturate negli esercizi immediatamente successivi, ossia quelli in cui dovrebbe gradualmente ripristinarsi il suo normale operare.
Nell’effettuare la scelta della sterilizzazione integrale delle perdite accumulate in epoca Covid il legislatore avrebbe potuto prevedere un arco temporale ben definito, ad esempio 1° gennaio - 31 dicembre 2020, ma così facendo avrebbe creato difficoltà a tutte quelle società il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, in quanto le medesime avrebbero dovuto scorporare da esercizi diversi risultati economici parziali (utili o perdite di periodo) per poi sommarli tra loro. Il risultato positivo o negativo ottenuto sarebbe poi stato probabilmente poco rappresentativo della realtà.
Le società che decidono di chiudere i loro esercizi in date non coincidenti con l’ultimo dell’anno giustificano infatti di regola la loro scelta con l’esigenza di formare un bilancio di esercizio realmente rappresentativo dell’andamento dei loro affari in relazione ad attività soggette a particolari “stagionalità”.
Al fine di evitare tali difficoltà operative e possibili incongruenze di risultato, il legislatore ha quindi deciso di sterilizzare tutte le perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020, prescindendo dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con l’anno solare.
Con tale scelta è stata resa semplice e oggettiva la determinazione delle perdite sterilizzate, in quanto le stesse si deducono dal conto economico di un unico esercizio, e nello stesso tempo si è valorizzata è rispettata l’eventuale “stagionalità” non coincidente con l’anno solare di particolari settori imprenditoriali.