Interesse alla introduzione della categoria dei soci in prova
Triveneto · M.A.18 · 9-2005
Atto costitutivo - Soci
Massima
La verifica dell’interesse della cooperativa all’introduzione della speciale categoria di soci prevista dall’art. 2527, comma 3, c.c., rientra nelle valutazioni di merito della deliberazione assembleare e, conseguentemente, è sottratta al controllo di legalità attribuito al notaio per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Anche se l’individuazione del concreto interesse alla introduzione della speciale categoria dei “soci in prova” è sicuramente più agevole in quelle cooperative ove è prevista un’attività di collaborazione o di prestazione di servizi da parte dei soci, astrattamente non si può escludere l’interesse all’introduzione di tale speciale categoria in ogni settore della cooperazione.
Motivazione
L’art. 2527, comma 3, c.c. prevede la possibilità di introdurre una speciale categoria di soci di cooperativa in ragione dell’interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell’impresa.
Ci si chiede, anzitutto, se la valutazione di tale interesse debba rientrare nella funzione di “verifica delle condizioni richieste dalla legge” attribuita al notaio dall’art. 2436 c.c., ovvero se essa sia sottratta al suddetto controllo.
Come è appena il caso di ricordare, la strada prescelta dal nostro legislatore in materia di controllo delle deliberazioni assembleari è stata quella di attribuire all’autorità giudiziaria, prima, ed al notaio, poi, esclusivamente il compito di verificare la conformità degli atti societari alle norme di legge (c.d. controllo di legalità), escludendo qualsiasi sindacato sugli aspetti concreti delle operazioni, quali la convenienza o l’opportunità delle medesime (c.d. controllo di merito), essendo questi ultimi aspetti rimessi alla sola volontà dei soci.
La verifica dell’interesse della cooperativa all’introduzione della speciale categoria di soci prevista dall’art. 2527, comma 3, c.c. appare, con tutta evidenza, rientrare negli apprezzamenti di convenienza ed opportunità della deliberazione assembleare e, conseguentemente, deve ritenersi sottratta al sindacato di legalità attribuito al notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c. richiamato, per le cooperative, dall’art. 2545-novies c.c.
Un secondo problema riguarda l’eventuale possibilità di stabilire aprioristicamente che ad alcune tipologie di cooperativa sia vietata l’introduzione della predetta particolare categoria di soci.
Sotto questo profilo bisogna anzitutto osservare che nessuna espressa limitazione è dettata sul punto dal legislatore.
Parte della dottrina ha tuttavia ritenuto inammissibile l’introduzione di tale categoria di soci nel settore delle cooperative di consumo o di utenza, sul presupposto che la legittimità di un periodo di “sperimentazione” del nuovo socio sia subordinata alla prestazione da parte dello stesso di un’attività lavorativa o di servizi.
Tale opinione, che ha il pregio di evidenziare la concreta difficoltà di individuare in alcuni settori della cooperazione un interesse al graduale inserimento di nuovi soci nell’impresa della cooperativa, appare tuttavia eccessivamente limitante.
Infatti, mentre “l’interesse alla formazione” può riguardare solo cooperative che si avvalgono della cooperazione del socio, “l’interesse all’inserimento nell’impresa” è astrattamente riferibile ad ogni tipologia di cooperativa.
Sotto questo profilo la norma sembra tutelare non solo l’interesse del socio al proprio inserimento nell’impresa, ma anche l’interesse della cooperativa ad un graduale inserimento dei nuovi soci per un corretto funzionamento del ciclo produttivo della propria impresa.
L’interesse a non alterare il proprio ciclo produttivo imprenditoriale sussiste tanto nelle cooperative di lavoro, quanto nelle cooperative di consumo.
Non solo, il ciclo produttivo di ogni cooperativa potrebbe subire gravi alterazioni tanto in presenza di irregolarità da parte di chi partecipa alla produzione (come il socio che apporta beni o servizi, o come il socio lavoratore), quanto in presenza di comportamenti anomali da parte di chi partecipa al consumo dei beni prodotti.
Consegue che l’interesse ad un graduale e corretto inserimento nell’impresa di nuovi soci può astrattamente riguardare qualsiasi settore della cooperazione.
In conclusione, anche se l’individuazione del concreto interesse alla introduzione della speciale categoria dei “soci in prova” è sicuramente più agevole in quelle cooperative ove è prevista un’attività di collaborazione o di prestazione di servizi da parte dei soci, astrattamente non si può escludere l’interesse all’introduzione di tale speciale categoria in ogni settore della cooperazione.