Iscrizione all’albo delle cooperative ed obblighi del notaio

Triveneto · M.A.8 · 9-2005

Atto costitutivo - Aspetti formali

Massima

In mancanza di espressa prescrizione al riguardo, l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Cooperative da parte delle cooperative a mutualità prevalente, che condiziona (insieme agli altri requisiti previsti dalla legge) la loro possibilità di godere delle agevolazioni tributarie per esse previste, non grava sul notaio rogante l’atto costitutivo, bensì sull’organo amministrativo della società stessa dopo l’iscrizione (curata dal notaio) presso il Registro Imprese.

Norme collegate

Art. 2512Art. 2513Art. 2515Art. 10 L. 2009 n. 99