Istituzione di riserve specifiche
Triveneto · I.G.54 · 10-2024
Approvazione del bilancio - Distribuzione utili e riserve
Massima
È consentito ai soci costituire “riserve con finalità specifiche”, ossia con un vincolo di destinazione a scopi predeterminati che le rende indisponibili ad usi diversi, ferma restando la loro natura di elementi del “passivo” del bilancio che concorrono a determinare il patrimonio netto della società.
Tali riserve possono essere istituite sia mediante una apposita clausola statutaria (“riserva statutaria specifica”) sia con la delibera di approvazione del bilancio (“riserva facoltativa specifica”).
Nell’ambito delle riserve specifiche è legittima anche la costituzione di riserve finalizzate a garantire negli esercizi futuri un dividendo minimo da distribuire ai soci ovvero destinate negli esercizi successivi ad integrare il dividendo distribuito ai soci, con la conseguenza che le somme che venissero prelevate da dette riserve dovranno intendersi assegnate a titolo di dividendo e pertanto spetteranno ai soci in relazione ai rispettivi diritti alla percezione degli utili (e quindi anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale, come nel caso di diritti particolari attribuiti ai soci in ordine alla distribuzione dei dividendi o nelle S.R.L. PMI nel caso di categorie speciali di quote privilegiate nella distribuzione dei dividendi), ovvero nel caso di partecipazioni gravate da usufrutto o pegno rispettivamente all’usufruttuario o al creditore pignoratizio.
Resta fermo, in caso di partecipazioni gravate da usufrutto, quanto previsto nell’orientamento I.I.32 in relazione alle riserve facoltative generiche, costituite senza vincoli di destinazione.