La disciplina degli organi di controllo delle società a responsabilità limitata, a seguito della modificazione dell’art. 2477 cod. civ. introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91
Roma · 10 · 7-2014
Controllo gestionale e contabile - Obbligatorietà in s.r.l.
Massima
A seguito della modificazione dell’art. 2477 cod. civ. introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, anche nelle società a responsabilità limitata iscritte alla data di entrata in vigore della nuova norma, la presenza dell’organo di controllo:
è obbligatoria – oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 2477 cod. civ. – se l’atto costitutivo (statuto) della società prevede la nomina dell’organo di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e la società abbia un capitale sociale uguale o superiore a euro 50.000; non è obbligatoria là dove l’atto costitutivo (statuto) si limiti, quanto all’obbligatorietà dell’organo di controllo, a rinviare genericamente all’art. 2477 cod. civ. o alle ipotesi di legge e la società esponga un capitale pari o superiore a quello minimo delle società per azioni.