Legittimazione dell’assemblea che approva il bilancio a nominare il collegio sindacale in assenza di tale argomento nell’ordine del giorno
Triveneto · I.D.12 · 9-2011
Controllo gestionale e contabile - Collegio sindacale e sindaco unico
Massima
La previsione contenuta nell’art. 2477, comma 6, c.c., nella parte in cui obbliga l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare in ordine alla nomina anche se ciò non sia espressamente indicato nell’ordine del giorno.
Qualora tale assemblea non provveda, la successiva decisione dei soci, anche se assunta entro trenta giorni, deve essere preceduta da rituale convocazione se adottata in forma assembleare, ovvero deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto.
Motivazione
L’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. stabilisce che «L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale».
L’interpretazione di detta disposizione, senza l’inciso “entro trenta giorni”, risulterebbe assai agevole: il legislatore ha imposto all’assemblea che approva il bilancio di deliberare anche sulla nomina del collegio sindacale, realizzando in tal modo un’integrazione legale dell’ordine del giorno.
La presenza dell’inciso complica però la vicenda interpretativa.
Se infatti l’assemblea che approva il bilancio ha trenta giorni di tempo per nominare il collegio sindacale, è evidente che la nomina non contestuale all’approvazione del bilancio non sarà deliberata da detta assemblea, come suggerito dalla norma, ma da una “diversa” all’uopo convocata, non potendosi certo ritenere che la prima riunione debba rimanere aperta per trenta giorni consecutivi, fino a quando non si provveda alla nomina dei sindaci.
La disposizione potrebbe quindi voler imporre unicamente il termine di trenta giorni dall’approvazione del bilancio per adottare la decisione di nomina dei sindaci, e non anche attribuire all’assemblea che approva il bilancio la competenza “legale” su tale nomina.
Una siffatta interpretazione non appare però convincente, poiché, se così fosse, si dovrebbe affermare che l’unico precetto contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. è quello precisato nell’inciso, mentre il resto della disposizione è privo di significato normativo.
Dunque, laddove il legislatore ha espressamente previsto che l’«assemblea che approva il bilancio deve provvedere ...», avrebbe in realtà inteso dire che tale assemblea non deve provvedere ad alcunché.
Tale ultima affermazione appare talmente paradossale da smentirsi da sola.
È pertanto preferibile ritenere che la disposizione in commento abbia inteso prevedere una competenza “naturale” dell’assemblea che approva il bilancio alla nomina dei sindaci.
Il termine di trenta giorni è stato aggiunto per evidenti fini di economia, impedendo di attivare la nomina giudiziale per il solo fatto che in sede di approvazione del bilancio non si sia in grado di procedere alla contestuale designazione dei sindaci, ma che tale nomina avvenga comunque in termini ragionevoli.
È del resto nella fisiologia del funzionamento delle assemblee che non si riesca nella prima riunione ad adottare una determinata delibera. Nel caso di nomina dei sindaci potrebbe ad esempio accadere che non si raggiunga immediatamente l’accordo sui soggetti da designare, ovvero non siano stati ancora reperiti i professionisti disposti ad accettare l’incarico.
A quanto sopra consegue che l’assemblea che approva il bilancio è sempre legittimata a designare anche i sindaci senza necessità di contemplare tale argomento all’ordine del giorno, mentre l’eventuale assemblea successiva per poter deliberare sull’argomento deve necessariamente prevederlo nel proprio ordine del giorno.
È fatta ovviamente salva la possibilità di adottare, tanto per l’approvazione del bilancio quanto per la nomina dei sindaci, la decisione nella forma della consultazione o del consenso scritto (vedi orientamento I.D.6). In tal caso la disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. sarà applicabile in quanto compatibile.