Legittimità del voto per corrispondenza o con altri mezzi di telecomunicazione nell’elezioni delle cariche sociali

Triveneto · M.A.25 · 9-2010

Assemblea e decisioni dei soci - Votazione

Massima

Nelle delibere relative alle nomine dei componenti gli organi sociali si ritiene che sia sempre consentito ai soci, qualora l’atto costitutivo lo preveda, di esprimere il proprio voto per corrispondenza (ovvero con altri mezzi di telecomunicazione), anche se in tal caso non potrà trovare applicazione la previsione contenuta nel comma 6, secondo periodo, dell’art. 2538 c.c., in base alla quale l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.

Tale ultima disposizione non è infatti volta a limitare il diritto di voto ma a superare un impedimento tecnico in ordine alla formazione di una volontà deliberativa univoca nell’ambito di un procedimento che consente ai soci di non partecipare alla discussione assembleare.

Non troverà pertanto applicazione in tutti quei casi in cui il socio è chiamato ad esprimere una preferenza (come nelle elezioni delle cariche sociali) piuttosto che un consenso od un dissenso su una determinata decisione.

Norme collegate

Art. 2538

Massime collegate (3)