Legittimità della adozione di un’unica decisione di approvazione di più domande di concordato tra loro alternative

Triveneto · P.A.2 · 9-2009

Massima

Si ritiene legittimo adottare con un’unica decisione o deliberazione più domande di concordato tra loro alternative, purché la scelta di presentazione dell’una o dell’altra domanda non sia rimessa al mero arbitrio del presentatore ma sia legata al verificarsi di determinati presupposti oggettivi (ad esempio fattibilità tecnica, consenso preventivo di una o più categorie di creditori: banche od altri, ecc.).

Appare infatti meritevole di tutela l’interesse della società ad adottare una procedura economica, quale quella dell’unica delibera, in un momento in cui non si siano ancora verificati i presupposti oggettivi che consentano l’esatta definizione di una sola domanda di concordato.

Motivazione

Sfruttando i principi enunciati nella motivazione dell’orientamento P.A.1 e assecondando, nei limiti imposti dalle disposizioni contenute nell’art. 152, comma 3, legge fall., l’esigenza pratica di assumere la decisione formale di presentazione di una domanda di concordato in una fase in cui non si siano ancora verificate le condizioni di fattibilità del piano concordatario, è possibile affermare la legittimità della approvazione con un’unica delibera di più domande tra loro alternative, purché l’individuazione in concreto della domanda da presentare non sia rimessa ad una scelta discrezionale del presentatore ma sia legata al verificarsi di presupposti oggettivi.

In tal modo, infatti, nessuna fase del procedimento decisionale viene sottratta al controllo di legittimità operato dal notaio e alla pubblicità nel registro imprese