Legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale

Triveneto · Q.A.10 · 9-2013

Azioni e quote - Categorie di azioni

Massima

La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto.

Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale.

È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.

Motivazione

Quale diretta conseguenza del precedente Orientamento Q.A.9, appare chiaro che la normativa in tema di assetti proprietari è tesa a garantire potenzialmente ai soci professionisti una maggioranza nelle decisioni organizzative e gestorie, nel rispetto delle regole del tipo prescelto.

Ove la s.t.p. sia una s.p.a., potranno adottarsi i vari strumenti statutari consentiti all’autonomia privata dall’art. 2351 c.c., purché sia rispettato il limite dei due terzi dei diritti di voto complessivi spettanti ai soci professionisti.

Norme collegate

Art. 26 PMIArt. 2348Art. L. 2011 n. 183Art. 2468Art. 2351

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