Legittimità della pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone - limitazioni
Triveneto · K.A.22 · 9-2006
Trasformazione - Trasformazione tra società di persone
Massima
L’introduzione del principio di trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali rende legittima la pattuizione che consente di trasformare a maggioranza una società di persone in altra società di persone, in deroga al principio generale sancito dall’art. 2252 c.c. Peraltro detta pattuizione deve armonizzarsi con le seguenti due limitazioni dettate da esigenze sistematiche: a) l’attribuzione del diritto di recesso al socio che non ha concorso alla decisione; b) la necessità del consenso di tutti i soci che con la trasformazione (es. da s.a.s. in s.n.c.) assumono responsabilità illimitata. La mancata espressa previsione di tali limitazioni nella clausola che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone, non inficia la validità della clausola stessa, che dovrà ritenersi integrata ex lege con le limitazioni medesime.