Legittimità della trasformazione di associazione professionale in società

Triveneto · K.A.42 · 9-2018

Trasformazione - Trasformazione eterogenea

Massima

Appare consentita la trasformazione diretta di associazioni fra professionisti in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, nel rispetto della disciplina generale prevista dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e dalle leggi speciali di settore.

Motivazione

L’orientamento riguarda l’ammissibilità della trasformazione in via diretta di una associazione tra professionisti, costituita secondo la normativa dettata dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815, in una società di capitali.

In ordine anzitutto all’assimilazione delle associazioni tra professionisti con le associazioni non riconosciute, si rinvia alla motivazione dell’orientamento A.A.11.

L’operazione in commento si colloca nel solco della linea interpretativa tracciata dalla dottrina a seguito della riforma di diritto societario ed accolta dal legislatore anche recentemente con la riforma del Terzo Settore.

Va in primo luogo considerato come già l’art. 2500-octies c.c. abbia consentito la trasformazione diretta delle associazioni riconosciute in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile.

Ancorché la regola codicistica si riferisca espressamente alle «associazioni riconosciute», non pare revocarsi in dubbio la piena applicazione del meccanismo anche alle associazioni non riconosciute.

È stato giustamente rilevato come non può essere certo l’elemento del riconoscimento, che dipende solamente da un procedimento amministrativo, a costituire il discrimine; neppure l’elemento pubblicitario, riferibile alle sole associazioni riconosciute, può essere elemento valido a giustificare la supposta differenza, atteso che la medesima norma annovera espressamente anche i consorzi con attività interna e le comunioni di azienda, che pure risultano totalmente carenti di specifica pubblicità.

Ed infine, anche la supposta maggiore garanzia di consistenza patrimoniale “certificata”, riferibile alle sole associazioni riconosciute, appare priva di rilevanza posto che in ogni caso la trasformazione in società di capitali comporta, per entrambe le strutture associative, la necessità di predisposizione della perizia di stima richiesta dall’art. 2500-ter, comma 2, c.c., a garanzia del ceto creditorio.

Ma il panorama normativo di riferimento non si esaurisce certo nell’analisi, ancorché già sufficientemente convincente, dell’impianto contenuto negli artt. 2500-septies e segg. c.c.

Che infatti l’istituto della trasformazione, come principio applicabile ad ogni realtà aggregativa consentita, sia entrato a far parte delle regole generalmente riconosciute dal vigente diritto positivo appare confermato in maniera espressa anche nella legge 6 giugno 2016, n. 106 di «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». Ed infatti l’art. 3 primo comma lett. 3) della menzionata normativa assegnava al Governo la delega per disciplinare «il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6». Principio generale, appunto!

Come noto poi le nuove regole per il terzo settore contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nello specifico l’art. 98 che ha introdotto un nuovo art. 42 bis nel corpo del Libro primo del codice civile, confermano la piena operabilità dell’istituto della trasformazione alle associazioni riconosciute e non riconosciute oltreché alle fondazioni.

La disposizione, rubricata «Trasformazione, fusione e scissione», stabilisce infatti che, «se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni». Stante il più volte ricordato principio di economia dei mezzi giuridici (vedi orientamenti K.A.27, K.A.28 e K.A.40), appare pertanto senz’altro possibile procedere direttamente alla trasformazione delle associazioni tra professionisti in società di capitali.

Tuttavia, poiché il fenomeno della trasformazione consiste in una modificazione della struttura sociale in forza della quale un nuovo tipo di organizzazione viene adottato in luogo di quello preesistente, esso ben si colloca nelle operazioni che l’assemblea dei soci, con le maggioranze di legge o con quelle previste nell’atto costitutivo, può adottare, purché tale operazione non sia espressamente esclusa dall’atto costitutivo o dallo statuto.

La norma richiamata descrive inoltre le formalità occorrenti ai fini della trasformazione, prevedendo la necessità della predisposizione da parte degli amministratori di una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione e contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione.

Si prevede anche la necessità della relazione illustrante le motivazioni e gli effetti della trasformazione e si richiama infine la disciplina prevista negli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, comma 2, 2500-quinquies e 2500-novies, in quanto compatibili. La trasformazione dell’associazione in società di capitali comporta altresì la necessità di adottare la forma dell’atto pubblico, in quanto, per ogni ipotesi di trasformazione, l’atto rimane soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative.

La trasformazione di una associazione tra professionisti in società implica inoltre l’obbligo del rispetto della normativa sia generale che speciale prevista per le società tra professionisti.

E dunque occorrerà che l’atto di trasformazione si conformi alle regole riportate sia nell’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, sia nel relativo regolamento interministeriale, sia infine alla eventuale disciplina contenuta nelle leggi speciali riguardanti le singole professioni.

Si rinvia quindi integralmente agli orientamenti in tema di società tra professionisti contenuti nella sezione Q.A.

Norme collegate

Art. L. 2011 n. 183Art. D.M. 2013 n. 34Art. L. 1939 n. 1815Art. 2500-octiesArt. 2498

Massime collegate (5)