Legittimità dell’adozione di una delibera di scioglimento della società adottata dai soci in presenza di una delle cause che producono ex lege tale effetto ai sensi dei nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 2484, comma 1, c.c.
Triveneto · J.A.15 · 9-2009
Scioglimento e liquidazione della società - Società di capitali
Massima
Le cause legali di scioglimento della società previste dai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 2484, comma 1, c.c., producono i loro effetti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la loro sussistenza.
Fino a tale data, pertanto, l’assemblea dei soci conserva la facoltà di deliberare lo scioglimento della società per sua decisione, ai sensi del n. 6) del medesimo art. 2484, comma 1, c.c., ciò anche se la motivazione della decisione risieda nella sussistenza di una delle suddette altre cause di scioglimento non ancora accertate dagli amministratori.
Norme collegate
Art. 2272Art. 2323Art. 2308Art. 2484