Legittimità dell’attribuzione di poteri gestori a soggetti diversi dagli amministratori

Triveneto · I.C.34 · 9-2019

Amministrazione e rappresentanza - Poteri

Massima

L’art. 2475 c.c., come riformato dal D. Lgs. n. 14/2019, prevede che «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori …».

Tale disposizione appare volta a rendere esplicito un principio già presente nel sistema: quello che la responsabilità della gestione dell’impresa in relazione al suo equilibrio finanziario e al mantenimento della continuità aziendale grava necessariamente sugli amministratori, indipendentemente da chi in concreto, nel rispetto delle regole organizzative interne, abbia deciso un determinato atto gestorio.

La responsabilità necessaria degli amministratori anche quando non abbiano assunto direttamente una decisione gestoria era già affermata dall’art. 2476, comma 7, c.c. nella parte in cui dispone che gli stessi siano responsabili in solido con i soci che hanno deciso o autorizzato un atto dannoso per la società.

La nuova formulazione dell’art. 2475 c.c. non può dunque essere intesa come una abrogazione implicita delle norme che consentono di attribuire nella s.r.l. poteri di gestione a soggetti diversi dagli amministratori (si pensi ai diritti diversi previsti dall’art. 2468, comma 3, c.c.; ai poteri gestori dell’assemblea dei soci previsti dall’art. 2479 c.c.; ai poteri di dirimere controversie sulla gestione assumendo decisioni vincolanti attribuibili a terzi ex art. 37 D. Lgs. n. 5/2003; alla nomina di procuratori speciali, institori, direttori generali o preposti a sedi secondarie).

Piuttosto tale disposizione rende evidente che all’organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non dare esecuzione a determinate decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenute dannose per la società (vedi orientamento I.C.5).

Motivazione

La legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza n. 155/2017, all’art. 14, comma 1, dispone:

«Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:

l’applicabilità dell’articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l’abrogazione dell’articolo 2394-bis; il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

In adempimento alla delega il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) ha introdotto il seguente nuovo comma, il secondo, all’art. 2086 c.c.: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Per enfatizzare la circostanza che la nuova disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 2086 c.c. si applica a tutti i modelli societari, come peraltro già chiaramente enunciato nella medesima disposizione, sono stati anche modificati i singoli articoli sull’amministrazione di ogni tipo sociale (art. 2257 c.c. per le società di persone, 2380-bis per le s.p.a. tradizionali, 2409-novies per le s.p.a. a sistema dualistico, e 2475 per le s.r.l.) prevedendo espressamente in ciascuno di essi che «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma».

Nel compiere tale enfatizzazione (con la disposizione contenuta nell’art. 376 del Codice della crisi) il legislatore delegato ha anche ritenuto di riprodurre nei suddetti articoli sull’amministrazione di ogni tipo sociale quanto già testualmente previsto dalla riforma del diritto societario del 2003 per le sole società azionarie, cioè che la gestione dell’impresa «spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».

Nella s.r.l. l’art. 2475, comma 1, c.c. ha così assunto il seguente tenore: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479».

La circostanza che sia stata espressamente riservata agli amministratori la gestione dell’impresa ha alimentato il dubbio che nelle s.r.l. non sia più possibile sottrarre alcuna scelta gestoria alla totalità degli amministratori e, dunque, non sia più possibile attribuire poteri gestori ai soci ai sensi degli artt. 2468, comma 3, e 2479 c.c.

Tale dubbio non può essere condiviso.

In primo luogo, la legge delega non autorizzava in alcun modo il Governo ad apportare modifiche alle regole organizzative dei vari modelli societari, se non nel limite necessario a rendere operativi i nuovi meccanismi di allerta della crisi e di attivazione delle procedure volte al suo superamento.

Il legislatore delegato, ben consapevole dei limiti della delega, ha ritenuto di modificare l’art. 2475, comma 1, c.c. (come tutti gli altri articoli sull’amministrazione dei vari modelli societari), al solo scopo di individuare negli amministratori i soggetti passivi dei nuovi obblighi previsti dal comma 2 dell’art. 2086 c.c., senza alcuna volontà di abrogare i poteri gestori dei soci previsti da norme particolari con riferimento a materie diverse da quelle relative ai procedimenti di allerta.

Sul punto la relazione illustrativa al Codice della crisi d’impresa è particolarmente chiara, in quanto precisa che l’art. 376, dedicato agli assetti organizzativi societari, è volto unicamente a estendere «a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’articolo 2086, secondo comma del codice civile. A tal fine, vengono modificati l’articolo 2257 del codice civile, l’articolo 2380-bis del codice civile, l’articolo 2409-novies del codice civile, l’articolo 2475 del codice civile e l’articolo 2475 del codice civile, con l’inserimento del sesto comma».

In secondo luogo la novella ha espressamente esteso alla s.r.l. l’applicazione dell’art. 2381 c.c., cioè la disposizione dettata per le società azionarie che ai commi 3 e 5 consente di attribuire agli organi delegati alcune responsabilità relative alla predisposizione di un assetto organizzativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con ciò chiarendo che le stesse non devono “necessariamente” gravare indistintamente su tutti gli amministratori.

L’esistenza di una norma espressa applicabile alle s.r.l. che ammette che non tutti gli obblighi gestori previsti dal nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c. debbano necessariamente gravare sulla totalità degli amministratori, dunque che ci possano essere degli amministratori privi di specifici poteri di gestione, postula la possibilità che altri poteri gestori particolari, non connessi alle procedure di allerta della crisi, siano attribuibili a soggetti diversi dagli amministratori nel rispetto delle regole organizzative della s.r.l.

In terzo luogo è da osservare che anche prima della riforma operata con il Codice della crisi le responsabilità derivanti dalla gestione dell’impresa gravavano necessariamente sugli amministratori, anche nell’ipotesi in cui determinati atti dannosi fossero stati decisi o autorizzati dai soci (art. 2476, comma 7, c.c.), con ciò chiarendo che non sussiste alcuna necessità di sistema di attribuire il potere di decidere ogni singolo atto di amministrazione ai medesimi soggetti cui è attribuita la responsabilità sulla gestione dell’impresa.

Per “gestione dell’impresa” si intende dunque un’attività complessa, riferibile più alle strategie aziendali e agli obiettivi imprenditoriali che alle singole operazioni.

Si deve infine rilevare che il Codice della crisi ha riprodotto in tutti i modelli societari la medesima espressione mutuata dalle società azionarie, cioè: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».

La circostanza che sia stata usata la stessa espressione in modelli societari assai diversi tra loro, comprese le società di persone (in cui vige di regola il principio dell’amministrazione disgiuntiva) e le società in accomandita (nelle quali ai soci accomandanti possono essere riservati poteri di autorizzazione di atti gestori), porta a ritenere che la stessa non sia stata usata per conformare tutti i modelli societari ai principi delle società azionarie, quanto, piuttosto, al fine di chiarire che la responsabilità connessa alle nuove procedure di allerta spetta esclusivamente agli amministratori.

Nell’orientamento si è dunque affermato che la riforma operata con il Codice della crisi non ha abrogato implicitamente le norme che consentono nella s.r.l. di attribuire determinati poteri gestori a soggetti diversi dagli amministratori. Si è anche affermato, come peraltro già sostenuto nell’orientamento I.C.5, che all’organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non dare esecuzione alle decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenute dannose per la società.

Norme collegate

Art. 2475Art. 2086

Massime collegate (3)