Legittimità delle clausole di gradimento o di intrasferibilità
Triveneto · H.I.5 · 9-2004
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
È legittimo sottoporre i trasferimenti di azioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola di divieto di trasferimento e a quella di mero gradimento, ove siano rispettate le condizioni richieste dall’art. 2355 bis, rispettivamente comma 1 e comma 2.
Non è pertanto necessario il consenso di tutti i soci.
Norme collegate
Art. 2355-bis