Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci
Triveneto · Q.A.9 · 9-2013
Assemblea e decisioni dei soci - Quorum
Massima
La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479-bis c.c.), ma si aggiunge ad esse.
Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l’adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest’ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto.
A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell’adozione delle decisioni dei soci.
Motivazione
Il limite quantitativo al numero dei soci o alla partecipazione al capitale introdotto nel testo del comma 4 lett. b) dell’art. 10 della legge n. 183/2011 attenua i conflitti che inevitabilmente si possono presentare nella dialettica tra soci professionisti e soci non professionisti in funzione della tutela dell’interesse pubblicistico sotteso ad una specifica professione ordinistica.
La previsione che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale degli stessi debba essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci e la complementare previsione di una causa di scioglimento specifica delle s.t.p. ove vengano meno tali condizioni con la sanzione accessoria della cancellazione della società dal Consiglio dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta se il suddetto limite non è stato ristabilito nel termine perentorio di 6 mesi, consentono, in teoria, ai soci professionisti di avere il controllo sulle decisioni dei soci.
Come osservato da autorevole dottrina la disposizione è costruita fondamentalmente pensando alla s.p.a. in cui la detenzione dei 2/3 dei voti accorda ai professionisti la signoria su qualsivoglia decisione di competenza dei soci, tanto strutturali quanto di nomina alle cariche sociali. Distinguendo questi due ambiti, l’alternativa che si pone all’interprete è se siano possibili, quindi, nella s.p.a. innalzamenti di quorum per le materie di competenza dell’assemblea ordinaria, in primis nomina degli amministratori. Se la funzione del vincolo proprietario è quella di non sottrarre ai professionisti la designazione dei soggetti deputati alla gestione, comunque l’art. 2369, comma 4, c.c. impedisce chiaramente la possibilità di innalzare i quorum decisionali.
Per quanto riguarda le competenze dell’assemblea straordinaria, la questione che si pone è se sia possibile derogare ai quorum codicistici, come consentito statutariamente, in presenza di una siffatta disposizione normativa, in quanto si finirebbe così per accordare di fatto un potere di veto ai soci non professionisti.
All’interprete si pone l’alternativa fra una interpretazione rigorosa, volta a non ritenere ammissibili deroghe statutarie al principio dei 2/3 dei voti esprimibili in assemblea, e quindi alla signoria sulle scelte assembleari spettante ai soci professionisti a tutela della loro autonomia che, non dimentichiamo, è espressione dei principi sottesi e assicurati con il sistema delle professioni ordinistiche - oppure ritenere ammissibili deroghe statutarie compatibili con il tipo prescelto in quanto espressione della normale autonomia statutaria consentita al fine di equilibrare all’interno i vari assetti proprietari. In questo senso l’innalzamento dei quorum costitutivi/decisionali comporta sostanzialmente un diritto di veto riconosciuto alla componente non professionale che trova la sua ragione nei normali principi di tutela dell’investimento, mentre non incide sul necessario assetto proprietario che deve, comunque, rispettare il limite massimo del terzo del capitale nelle mani di non professionisti.
Dunque, potremmo dire, una interpretazione che pone l’accento sull’assetto proprietario - quale elemento di garanzia e di tutela dell’interesse pubblicistico sotteso alla professione ordinistica esercitata in forma societaria - e sulla potenziale, ma non necessaria, spettanza di una conseguente signoria ai soci professionisti, signoria che deriva solo dalla normale applicazione delle regole maggioritarie di funzionamento del tipo capitalistico prescelto ma che non appare inderogabile se non nell’ambito della medesima disciplina del tipo adottato.
In tal senso l’art. 2369, comma 4, c.c. è indicativo: i quorum legali dell’assemblea ordinaria di seconda convocazione in tema di approvazione del bilancio e nomina delle cariche sociali non possono essere elevati e, quindi, prescindono dal supposto principio decisionale spettante ai soci professionisti titolari dei diritti di voto di almeno 2/3 del capitale. I soci professionisti avranno quindi l’onere di intervenire e di votare in assemblea in quanto altrimenti i soci non professionisti più virtuosi potranno comunque far approvare decisioni assembleari senza il concorso dei soci professionisti. A questi ultimi quindi non spetta una signoria sulle decisioni se non derivante potenzialmente dalla loro partecipazione garantita nella quota dei 2/3, nel rispetto delle regole organizzative di funzionamento del tipo sociale.
Nella s.t.p. s.r.l. il quadro si complica ulteriormente in quanto in tale tipo sociale è possibile statutariamente innalzare senza limiti i quorum decisionali, tanto delle decisioni gestionali che di quelle organizzative, financo a giungere alla regola dell’unanimità e, inoltre, il principio della proporzionalità del peso del socio subisce l’importante temperamento dei diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c. che nelle s.r.l. possono essere attribuiti ai soci in tema di diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili, oggi per la quasi unanime dottrina da interpretarsi nel senso estensivo di “diritti amministrativi” e “diritti patrimoniali” e, quindi, con possibile incidenza ed elusione sostanziale del principio del peso proporzionale della maggioranza dei 2/3 che deve necessariamente spettare ai soci professionisti.
Anche in questo ambito è possibile ritenere necessario il rispetto non solo formale ma anche sostanziale della normativa, in considerazione dell’interesse pubblicistico connesso: il Legislatore ha presunto che con il rispetto di quel limite sia tutelato l’interesse pubblicistico immanente nella singola professione regolamentata, quindi l’autonomia statutaria troverebbe il suo limite sostanziale nel rispetto di quel limite quantitativo, che dovrebbe sempre consentire - in ogni decisione, tanto organizzativa che gestoria - la prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti (sarebbe pertanto inammissibile nella s.r.l., ad esempio, un diritto particolare del socio non professionista di essere amministratore o di designare gli amministratori che costituisca deroga sostanziale alla possibilità dei soci professionisti di determinare la maggioranza dei 2/3 nelle decisioni dei soci e quindi anche nella decisione di nomina dei componenti dell’organo amministrativo).
Ovviamente nessun problema quando il diritto particolare spetti al socio professionista.
In alternativa è possibile reputare i vincoli organizzativi non estensibili oltre la regola enunciata della potenziale maggioranza dei 2/3 spettante ai soci professionisti e quindi sostanzialmente neutralizzabile in via statutaria in relazione al raggiungimento di equilibri endosocietari fra le varie componenti, con un limite individuabile nel rispetto del principio generale di correttezza e buona fede affinché con l’utilizzo del diritto particolare in concreto, non si svuoti completamente la disciplina della s.t.p., volta comunque a garantire un potenziale controllo decisionale ai soci professionisti.
È da sottolineare l’importanza dell’intervento del notaio che è chiamato a svolgere qui il suo controllo di legalità sostanziale e, quindi, a valutare in concreto la permanenza o meno di un equilibrio fra componenti societarie che non eluda tale principio basilare della s.t.p., espressione della tutela dell’interesse pubblicistico connesso alla professione ordinistica svolta in maniera societaria.
A sostegno di quest’ultima preferita interpretazione, è possibile richiamare la normativa sulla s.a.p.a. (tipo anch’esso adottabile quale s.t.p.) per la quale l’art. 2460 c.c. prevede che le modificazioni dell’atto costitutivo, oltreché approvate dall’assemblea con le normali maggioranze previste per la s.p.a., debbano essere anche approvate da tutti i soci accomandatari. Una volta chiarito (v. Orientamento Q.A.11) che il limite introdotto dal Legislatore attiene al solo piano degli assetti proprietari e potenzialmente decisionale e, quindi, non impedisce che a ricoprire l’ufficio gestorio (e quindi nella s.a.p.a. anche la qualifica di socio accomandatario) possano essere anche soci non professionisti, da tale normativa si evince che il requisito dei 2/3 non necessariamente deve tradursi in una signoria senza limiti dei professionisti ma ammette temperamenti compatibili con i vari assetti statutari connaturati al tipo prescelto.
Nelle società di persone, il criterio maggioritario stabilito dall’art. 10 comma 4 lett. b) si palesa addirittura contrario al criterio legale del peso del voto dei soci che l’art. 2257 c.c. individua nella partecipazione agli utili, nonché al principio della modificazione del contratto sociale all’unanimità di cui all’art. 2252 c.c., salve le ipotesi legali di deroga allo stesso in tema di trasformazione, fusione e scissione.
Anche qui una interpretazione esclusivamente letterale presupporrebbe una necessaria deroga pattizia alla regola dell’unanimità prescritta dall’art. 2252 c.c., al fine di rispettare il principio che la maggioranza dei 2/3 nelle decisioni dei soci spetti ai soci professionisti apparendo, quindi, contraria al regime legale, e lasciando così preferire la tesi seguita di contemperare il principio posto dall’art. 10 comma 4 lett. b) con le regole generali di formazione della volontà sociale presenti nei vari tipi societari adottabili quali s.t.p., in coerenza con quanto sostenuto con l’Orientamento Q.A.2 circa la natura giuridica della s.t.p.