Limite all’acquisto e al mantenimento di azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
Triveneto · H.I.26 · 9-2012
Azioni e quote - Azioni proprie
Massima
Nonostante la nuova disposizione contenuta nell’art. 2357 c.c. non ponga più limiti quantitativi all’acquisto delle azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è da ritenere che una società non possa comunque mantenere la proprietà di una quota di capitale che renda impossibile, in maniera non occasionale, il funzionamento dell’assemblea (per effetto del necessario computo delle azioni proprie nelle maggioranze costitutive e deliberative, ai sensi dell’art. 2357 ter, comma 2, c.c.), pena il verificarsi di una causa di scioglimento.
Motivazione
L’art. 7 della legge n. 33/2009, con il quale è stato novellato l’art. 2357 c.c., ha abrogato ogni limite quantitativo all’acquisto delle azioni proprie da parte delle società azionarie chiuse. È dunque ora possibile ipotizzare che una di queste società acquisti la maggioranza delle proprie azioni o, addirittura, la totalità delle stesse, diventando con ciò unica sua socia.
L’orientamento in oggetto affronta la questione se sia legittimo un qualsiasi acquisto di azioni proprie o se sia ancora ravvisabile nell’ordinamento un qualche limite quantitativo, nonché, di cosa accada al verificarsi di situazioni estreme quali l’acquisto della totalità delle proprie partecipazioni.
Le norme che assumono rilievo allo scopo sono contenute:
nel comma 1 dell’art. 2357 c.c., secondo il quale la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e purché le stesse siano interamente liberate; nel comma 4 del medesimo art. 2357 c.c., che dispone che le azioni proprie comprate in violazione dei limiti legge debbano essere alienate entro un anno o, in difetto, annullate; nel comma 2 dell’art. 2357 ter c.c., il quale prevede che il diritto di voto spettante alle azioni proprie sia sospeso, ma che le stesse siano computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.
Dall’insieme di tali disposizioni appare evidente che l’unico limite all’acquisto di azioni proprie da parte delle società azionarie chiuse, indotto dal sistema, è quello che deriva dalla disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2357 c.c. Se infatti una società non può utilizzare l’intero suo patrimonio per acquistare le proprie azioni (essendo il capitale e le riserve indisponibili non utilizzabili allo scopo) è evidente che non sarà mai in grado di pagare per la totalità delle stesse il loro giusto prezzo. A rigor di logica, infatti, anche senza valorizzare l’avviamento, la totalità delle azioni di una società non può valere meno della totalità del suo patrimonio (da esse rappresentato), compresi, dunque, il capitale e le riserve indisponibili. È questo l’unico limite, sicuramente pratico e non legale, ad un acquisto indiscriminato di azioni proprie da parte di una società.
È tuttavia possibile che i soci decidano di svendere le proprie azioni alla società, accettando quale corrispettivo le sole riserve disponibili, in tal caso la società potrebbe divenire socio di maggioranza di se stessa o, addirittura, suo unico socio. Potrebbe cioè verificarsi la fattispecie della società senza soci.
Tale fattispecie può apparire ad uno primo esame aberrante, è tuttavia da rilevare che sussistono delle ipotesi in cui l’acquisto rilevante di azioni proprie da parte della società può essere destinato a soddisfare un interesse meritevole di tutela. Si pensi all’utilizzo di tale sistema per sostenere il valore del titolo in un momento di crisi, garantendone con ciò la stabilità; per favorire l’uscita di uno o più soci in un momento di scarsa liquidabilità delle azioni; per realizzare operazioni speculative che producano un utile alla società; per rafforzare la posizione dei soci di maggioranza senza costringerli ad acquistare personalmente le azioni; per accrescere la quota degli utili spettanti ai soci superstiti; o per altro ancora.
Interrogarsi se sia legittimo per una società acquistare la maggioranza delle proprie azioni, o, addirittura la totalità delle medesime, è comunque di scarso interesse pratico. Il comma 4 dell’art. 2357 c.c., prevede infatti che l’acquisto di azioni proprie avvenuto in violazione dei limiti legali non è mai nullo né annullabile, la conseguenza legale di tale violazione è esclusivamente l’obbligo di alienazione o di annullamento delle azioni acquistate in eccesso.
È dunque possibile, prescindendo dalla legittimità della fattispecie, che una società azionaria si ritrovi socio di maggioranza od unico socio di se stessa. A questo punto ciò che più interessa non è determinare la correttezza della fattispecie ma chiarire quali ne siano le conseguenze. La norma che rileva in proposito è il comma 2 dell’art. 2357-ter c.c., il quale, prevedendo che le azioni proprie, pur avendo il voto sospeso, sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea, rende di fatto impossibile celebrare un’assemblea ogniqualvolta la società sia titolare di una quantità di azioni che inibisca il formarsi della maggioranza costitutiva e/o deliberativa.
In tal caso si verifica dunque un’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, la quale, se non occasionale, comporta a sua volta lo scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3) c.c.
È importante precisare che perché si verifichi una causa di scioglimento non è sufficiente che l’assemblea non sia in astratto in grado di funzionare, ma è necessario che l’impossibilità di funzionamento si verifichi in concreto. Pertanto, la detenzione da parte di una società di azioni proprie rilevanti per un periodo di tempo nel quale non si deve celebrare alcuna assemblea non produce lo scioglimento della stessa. Tale periodo può essere anche relativamente lungo se si tiene conto che l’unica assemblea che di regola si deve celebrare è quella annuale per l’approvazione del bilancio e che nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, nel quale il bilancio è approvato dal consiglio di sorveglianza, i soci possono essere chiamati a prendere una decisone anche solo una volta ogni tre anni, in occasione del rinnovo del consiglio di sorveglianza.
A quanto sopra consegue che l’acquisto di azioni proprie da parte di una società non trova limiti quantitativi oggettivi nell’ordinamento, ma il loro mantenimento, senza che si determini lo scioglimento della società, è condizionato alla non significatività della partecipazione in relazione al regolare funzionamento effettivo dell’assemblea.