Limiti al controllo di legittimità del notaio

Triveneto · B.A.2 · 9-2004

Massima

Il controllo di legittimità affidato al notaio dall’art. 2436 c.c. è riferito esclusivamente alle modifiche dello statuto, pertanto non sono soggetti a detto controllo, anche se ricevute per atto pubblico:

le delibere di nomina o sostituzione dei liquidatori; le delibere delle assemblee degli obbligazionisti di nomina del rappresentante comune, o quelle con le quali l’assemblea degli obbligazionisti si esprime sulle modifiche di alcune condizioni del prestito obbligazionario.

Norme collegate

Art. 2487Art. 2415Art. 2417Art. 2436

Massime collegate (1)