Limiti alla costituzione di pegno

Triveneto · H.I.11 · 9-2004

Azioni e quote - Limiti al trasferimento

Massima

Ai limiti statutari eventualmente previsti in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le azioni si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle azioni dettata dall’art. 2355 bis, c.c., compreso il diritto di recesso.

Norme collegate

Art. 2352Art. 2355-bis

Massime collegate (2)