Limiti alla revocabilita' della delibera legittimante il recesso

Triveneto · H.H.12 · 9-2016

Recesso - Recesso in s.p.a.

Massima

La revoca della delibera che legittima il recesso, ancorché adottata nei termini di legge, non rende inesercitabile tale diritto o inefficace quello già esercitato nell’ipotesi in cui la delibera revocata abbia prodotto effetti sostanziali nel periodo di validità (ad esempio siano stati compiuti atti di amministrazione finalizzati al perseguimento del diverso oggetto sociale deliberato e poi revocato, ovvero sia stata assunta una delibera assembleare senza che il recedente abbia potuto parteciparvi).

Motivazione

L’orientamento intende tutelare gli interessi del socio recedente, che, secondo la tesi preferibile, perde immediatamente il proprio status di socio, dai possibili abusi della società. In particolare con l’orientamento in esame si è cercato di inibire alla società la possibilità di rendere inefficace il recesso attraverso la revoca della delibera che lo ha legittimato, quando la predetta delibera revocata abbia già prodotto alcuno dei propri effetti.

Ciò avviene anzitutto quando la società prima di revocare la deliberazione che ha legittimato il recesso assume altre delibere a cui il socio non ha potuto partecipare. In tal caso, infatti, il socio recedente, che aveva perduto con effetti immediati i propri diritti di socio, si troverebbe nuovamente vincolato alla società senza aver potuto partecipare alle decisioni medio tempore assunte.

Ma la circostanza si verifica anche quando la società abbia in qualche modo dato esecuzione alla delibera poi revocata, come accade quando l’organo amministrativo abbia compiuto atti estranei all’oggetto originario e finalizzati al perseguimento del nuovo oggetto sociale deliberato e poi revocato.

In tali casi si è ritenuto che la delibera di revoca non possa inibire non solo l’efficacia del recesso del socio già esercitato, ma anche la facoltà per gli altri soci non consenzienti di esercitare il proprio diritto di recesso (purché i termini per l’esercizio non siano già decorsi).

Norme collegate

Art. 2437Art. 2437-bis

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