Limiti alle clausole statutarie volte a determinare il valore della partecipazione in caso di recesso per cause legali
Triveneto · I.H.13 · 9-2005
Recesso - Recesso in s.r.l.
Massima
Stante la tipicità delle cause di recesso legali (disinvestimento) non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente per tali cause venga rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso. È tuttavia possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato. Sono quindi da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti. Sono invece da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili. Sono del pari da ritenersi illecite le clausole che rimettono ad una decisione periodica dei soci, anche unanime, la predeterminazione del valore delle partecipazioni ai fini di un eventuale recesso.
Motivazione
L’orientamento in commento, approvato nel 2005, prendeva in considerazione genericamente tutte le ipotesi di recesso. Essendo stato approvato nel 2020 l’orientamento I.H.21 specificatamente riferito all’ipotesi di recesso per cause convenzione, alla cui motivazione si rinvia, quello in commento è stato modificato nel primo capoverso precisando che si intende riferito alle sole cause di recesso “legali”.