Liquidazione del socio recedente in forma mista con riduzione del capitale sociale
Triveneto · H.H.13 · 9-2016
Recesso - Recesso in s.p.a.
Massima
Qualora il procedimento di liquidazione avvenga in forma mista, in maniera tale da consentire la “monetizzazione” delle azioni in tempi diversi, in parte anche con riduzione del capitale sociale (ad esempio perché avvenuto parte con la cessione delle azioni ai soci, parte con la cessione delle azioni a terzi, parte con l’utilizzo di riserve disponibili e parte con la riduzione del capitale sociale), la società non può anticipare ai soci recedenti le somme riscosse fino a quando non siano state liquidate tutte le azioni e, conseguentemente, non ricorra più l’eventualità che la società sia posta in liquidazione.
Motivazione
L’art. 2437 quater c.c., nel disciplinare il procedimento di liquidazione delle azioni in caso di recesso, prevede che, nei casi di mancato acquisto delle azioni da parte dei soci o di terzi, in assenza di utili e riserve disponibili da utilizzare per l’acquisto delle azioni (proprie) dei recedenti, debba essere deliberata la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.
La norma non disciplina espressamente l’ipotesi in cui vi siano utili e riserve disponibili, ma il loro importo non sia sufficiente per l’acquisto di tutte le azioni dei recedenti. In questo caso due sembrano le principali alternative possibili:
per la prima, la società dovrebbe anzitutto utilizzare tutti gli utili e le riserve disponibili per acquistare la corrispondente parte delle azioni dei soci recedenti, successivamente dovrebbe deliberare la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente al valore delle azioni non acquistate con gli utili e le riserve disponibili ed infine, decorso il termine di novanta giorni senza opposizioni, dovrebbe rimborsare ai recedenti l’importo corrispondente alla riduzione (e al valore delle azioni non rimborsate per mezzo dell’acquisto di azioni proprie); per la seconda, la società, una volta accertata l’insufficienza di utili e riserve disponibili per l’acquisto di tutte le azioni dei soci recedenti, dovrebbe procedere alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2437 quater, comma 6 c.c., in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare e quindi, decorso il termine di novanta giorni senza opposizioni, dovrebbe rimborsare al socio receduto l’importo corrispondente alla riduzione.
La prima tesi si fonda sull’argomento sistematico per cui, in assenza di univoca diversa previsione normativa, principio generale per le società di capitali sarebbe quello di non poter procedere alla riduzione del capitale sociale se non previo azzeramento delle riserve (e degli utili), in conformità a quanto pressoché unanimemente sostenuto in dottrina e giurisprudenza prima della riforma in relazione alle modalità di liquidazione delle partecipazioni del socio receduto.
La seconda interpretazione si basa anzitutto sul tenore letterale della norma, che non sembra consentire la liquidazione delle azioni del socio receduto in parte con l’acquisto di azioni proprie ed in altra parte con la riduzione del capitale sociale. In particolare, mentre per il comma 4 dell’art. 2437-quater c.c. gli amministratori possono collocare le azioni del recedente presso terzi qualora i soci non acquistino in tutto e in parte le azioni stesse, consentendo così la commistione tra acquisto dei soci ed acquisto dei terzi delle azioni del recedente, il comma 6 del medesimo articolo, prevedendo la riduzione del capitale in assenza di utili o riserve disponibili, sembra escludere la concorrenza della riduzione con l’acquisto delle azioni proprie.
Inoltre, dal punto di vista sistematico, si sottolinea come l’ultimo comma dell’art. 2437-quater c.c. rinvii alle norme sulla riduzione reale del capitale sociale, che deve ritenersi sicuramente ammissibile anche in presenza di utili e riserve disponibili. Da quest’ultimo punto di vista va sottolineata la possibilità per i creditori di opporsi nei novanta giorni dall’iscrizione della delibera di riduzione del capitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2445, comma 3 c.c.; detta possibilità, in caso di accoglimento dell’opposizione da parte del Tribunale, produce l’effetto dello scioglimento della società.
Tale ultima eventualità comporta che la liquidazione delle azioni del socio receduto effettuata con l’acquisto di azioni proprie utilizzando riserve (o utili) disponibili, attribuisce al socio receduto maggiori garanzie rispetto a quella effettuata con la riduzione del capitale. Infatti quest’ultima, potendo comportare lo scioglimento della società, non assicura il soddisfacimento integrale del credito del socio receduto, che deve concorrere con tutti gli altri creditori nella liquidazione della società. Consegue che:
in presenza di più soci receduti sarebbe arbitrario che la società acquistasse le azioni di alcuni di essi con riserve disponibili e liquidasse le azioni degli altri tramite la riduzione del capitale; sarebbe altrettanto arbitrario procedere ad un parziale rimborso di parte del credito da liquidazione del socio receduto con l’acquisto di una parte di azioni proprie con riserve disponibili e dall’altra parte con la riduzione del capitale sociale, in quanto, in caso di accoglimento dell’opposizione dei creditori e di conseguente scioglimento della società, i soci receduti avrebbero ricevuto una liquidazione parziale (attraverso l’acquisto di azioni proprie) potenzialmente lesiva della par condicio creditorum che dev’essere osservata nella fase di liquidazione della società.
Sull’obbligo di rispetto della par condicio creditorum in questa fase la giurisprudenza si divide in due opposti orientamenti.
Per il più risalente “la liquidazione ordinaria della società non ha lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto” (Cass. 2 aprile 1968, n. 1273).
Per la giurisprudenza più recente, invece, i liquidatori devono osservare la par condicio nel pagamento dei creditori sociali. A sostegno della “concorsualità liquidatoria” alcune pronunce (Trib. Firenze 7 settembre 1995) richiamano l’art. 2280, comma 1 c.c., che, vietando ai liquidatori, fino a che non siano stati interamente soddisfatti i creditori sociali, di effettuare qualsivoglia ripartizione del patrimonio sociale tra i soci, dimostrerebbe l’assoluta centralità degli interessi dei creditori sociali, la cui tutela (e quindi il relativo integrale pagamento o, comunque, il pagamento nel rispetto della par condicio) costituirebbe il compito primario dei liquidatori; altre sentenze (per tutte Trib. Milano 22 dicembre 2010) richiamano il principio di parità di trattamento (salve le legittime cause di prelazione) di cui all’art. 2741 c.c., individuando proprio in quest’ultimo, la norma che può essere impiegata per ricondurre l’obbligo del rispetto della par condicio anche alle procedure di liquidazione volontaria di società di capitali.
Tale norma, inserita all’interno delle disposizioni generali in tema di responsabilità patrimoniale alla stregua di principio generale, può essere infatti considerata estensibile anche all’ambito delle procedure di liquidazione volontaria, sebbene non espressamente richiamata. Si ritiene, quindi, ormai definitivamente superata la tesi della mera poziorità temporale, in quanto essa trascura i precisi obblighi che discendono a carico dei liquidatori tra i quali la necessità di rispettare l’eguale diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore (così Trib. Genova 14 marzo 2013).
Con riguardo alle concrete modalità esecutive del rimborso delle azioni del socio receduto mediante riduzione del capitale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 2437-quater c.c. (l’ultimo dei quali dispone l’applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 2445 c.c.), analogamente a quanto sostenuto in ipotesi di riduzione volontaria del capitale (vedi H.G.10), bisogna distinguere tra efficacia della decisione di riduzione e sua eseguibilità:
per quanto riguarda l’efficacia si applica la disciplina generale dettata dall’articolo 2436, quinto comma c.c.; pertanto la deliberazione di riduzione del capitale prevista dall’art. 2437-quater c.c. produrrà i suoi effetti subito dopo l’iscrizione al Registro delle Imprese; per quanto riguarda la eseguibilità della decisione si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2445, commi 3 e 4 c.c. (richiamati dal comma 7 dell’art. 2437-quater c.c.), in base alla quale la decisione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Da ciò discende che:
una volta avvenuta l’iscrizione nel Registro Imprese della decisione di riduzione del capitale disciplinata dai commi 6 e 7 dell’art. 2437-quater c.c., producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche dal Registro Imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione; l’importo del rimborso delle azioni del socio receduto dovrà essere allocato in apposita riserva “vincolata” non attribuibile ai soci receduti sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della deliberazione; dopodiché, e sempre che entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione, la riserva stessa potrà considerarsi disponibile e quindi anche attribuibile ai soci receduti.
Una volta esclusa l’utilizzabilità delle riserve disponibili e degli utili per l’acquisto parziale delle azioni dei soci receduti, come previsto dal comma 5 dell’art. 2437-quater c.c., ci si deve chiedere se il procedimento di cui al comma 6 del medesimo articolo (e quindi la riduzione del capitale sociale) impedisca di utilizzare in tutto o in parte le suddette riserve per il rimborso del valore di liquidazione delle azioni dei soci receduti.
Preliminarmente dobbiamo ricordare che le riserve disponibili e gli utili (non di periodo) possono essere utilizzati per l’aumento gratuito del capitale. A questi fini sembra anche utilizzabile la riserva legale (vedi H.G.32).
Si deve, quindi, considerare che il medesimo risultato (di utilizzare in tutto o in parte le suddette riserve per il rimborso del valore di liquidazione delle azioni dei soci receduti) potrebbe essere raggiunto, senza alcuna alterazione sostanziale, attraverso la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente al valore di tutte le azioni da rimborsare ed il contestuale aumento gratuito a favore dei soci rimasti, con imputazione a capitale delle riserve disponibili e degli utili (non di periodo) iscritti in bilancio.
A questo punto si ricorda che la riduzione del capitale di cui all’art. 2437 quater, comma 6 c.c. non può essere immediatamente eseguita, ma è subordinata al decorso del termine di novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle Imprese (sempre che entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione).
Pertanto, al fine di non alterare la coincidenza di risultati nelle due diverse procedure, anche l’esecuzione del rimborso delle azioni con utilizzo di riserve disponibili ed utili (non di periodo) dovrà essere subordinata al decorso del termine di novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel Registro delle Imprese (sempre che entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione).
In conclusione, si può affermare che, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, non si vede ragione per negare che gli utili (purché non di periodo) e le riserve disponibili, tra cui anche la riserva legale, che potrebbero essere imputati a capitale, ai sensi dell’art. 2442 c.c., possano essere utilizzati, unitamente al capitale sociale, per rimborsare i soci receduti del valore di liquidazione delle azioni di cui erano titolari. Ciò purché le somme prelevate dalle predette riserve siano vincolate a riserva indisponibile sino al decorso dei novanta giorni, termine entro il quale i creditori possono fare opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2437 quater e 2445 c.c.