Maggioranza dei soci professionisti nella s.t.p.
Triveneto · Q.A.19 · 9-2015
Tipi societari - Società tra professionisti
Massima
In una s.t.p. appare legittimo che il numero di soci professionisti sia inferiore ai due terzi della compagine sociale ovvero che la partecipazione degli stessi al capitale sociale sia inferiore ai due terzi del medesimo, purché in ogni possibile decisione, considerando il metodo di approvazione concretamente adottato (per teste, per partecipazione agli utili, per partecipazione al capitale), ad essi spetti la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili.
La disposizione sulla composizione qualitativa della compagine sociale contenuta nell’art. 10, comma 4, lett. b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 appare, infatti, volta a garantire ai soci professionisti i due terzi dei voti esercitabili e non anche una maggioranza di mera partecipazione slegata dai diritti di voto.
Motivazione
È preferibile interpretare restrittivamente i requisiti richiesti dall’art. 10, comma 4, lett. b) della legge n. 183/2011 e, quindi, considerare legittimo lo statuto di una s.t.p., che non imponga contemporaneamente la presenza di due terzi dei soci professionisti nella compagine sociale e la partecipazione degli stessi ai due terzi del capitale sociale, purché garantisca loro, in tutte le decisioni sociali, la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili.
Anzitutto, tale lettura si rivela rispettosa della ratio della novella legislativa, diretta a prevenire possibili condizionamenti da parte dei soci di solo capitale, e la conseguente prevalenza dell’interesse alla remunerazione dell’investimento sull’interesse generale all’adeguatezza e qualità della prestazione professionale: l’obiettivo perseguito è quello di salvaguardare la direzione e l’organizzazione dell’attività professionale svolta dalla società, suscettibile di essere influenzata in maniera determinante da soggetti investitori, con il rischio che si generi, di conseguenza, un conflitto d’interesse del socio professionista, tenuto verso il cliente all’esecuzione della prestazione secondo indipendenza ed autonomia di giudizio.
Senza dubbio, è questa una condizione critica facilmente configurabile applicando le regole di governance proprie di ciascun tipo sociale (liberamente adottabili per la s.t.p., a norma dell’art. 10, comma 3, legge n. 183/2011) declinate nelle molteplici forme consentite dai tipi societari personalistici e capitalistici.
Individuato in questi termini l’intento del legislatore, è ragionevole affermare che la tutela dell’indipendenza dei soci titolati, a garanzia di coloro che fruiscono della prestazione professionale, non richieda imperativamente lo loro presenza maggioritaria tanto nella compagine sociale quanto nella partecipazione al capitale sociale, ma, piuttosto, un’allocazione dei poteri direttivi tale da garantire, in ogni sede, che i soci professionisti vantino la maggioranza dei due terzi dei voti esercitabili in merito a ciascuna decisione/deliberazione (valendo, dunque, quale regola sugli assetti organizzativi, più che sugli assetti proprietari).
Tale conclusione, d’evidenza nell’ambito delle società per azioni, ove la semplice presenza numerica non può rivestire alcun ruolo con riferimento ai meccanismi decisionali della società, vale anche in relazione alle società personali, considerato che il codice civile conferisce rilevanza, ai fini del voto, alla partecipazione agli utili, e non già a quella al capitale sociale.
D’altro canto, il solo riferimento alla compagine sociale e alla ripartizione del capitale si presenta inevitabilmente incompleto, in quanto omette di considerare tutte le altre forme, diverse dall’assemblea, in cui, nei vari modelli, trova attuazione la direzione dell’impresa.
Ad una attenta analisi, l’interpretazione proposta si presenta conforme anche alle scelte del legislatore europeo in tema di liberalizzazione del mercato dei servizi.
E’ noto, infatti, che l’introduzione nel diritto interno della disciplina sulle società tra professionisti abbia rappresentato un tentativo di risposta agli impulsi riformatori provenienti dagli organismi europei.
Tale disciplina, trovando quindi base giuridica nella normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, deve conformarsi alle direttive ed ai limiti che quella pone, altrimenti ponendosi in contrasto con la stessa, in violazione dell’art. 117 Cost.
A riguardo si evidenzia allora come la lettura restrittiva soddisfi il criterio di proporzionalità previsto dalla Direttiva CE 27 dicembre 2006, n. 123 a presidio di qualsiasi limitazione alla libertà di prestazione dei servizi, comprese quelle che “impongono al prestatore di avere un determinato stato giuridico” o stabiliscono “obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società”.
Tale criterio, imponendo l’adozione della misura minima necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo di tutela (ossia quella misura che, a parità di risultati, non sia sostituibile da altre meno restrittive) difficilmente potrebbe dirsi rispettato qualora dalla norma di legge si facesse derivare una limitazione alla partecipazione dei soci non professionisti alla s.t.p. e, dunque, una maggiore, e non necessaria, restrizione all’esercizio dell’attività professionale in forma associata.
In altri termini, se lo scopo perseguito dal legislatore italiano con la novella dell’art. 10, comma 4, let. b), è stato quello di prevenire inopportuni condizionamenti della qualità delle prestazioni professionali, dettati da (prevalenti) ragioni di massimizzazione della remunerazione delle risorse investite, lo stesso può dirsi adeguatamente raggiunto per il tramite di una regola che garantisca l’allocazione dei poteri decisori a vantaggio dei soli soci professionisti, senza imporre, contemporaneamente, ulteriori limitazioni alla partecipazione di soggetti diversi, nel capitale ovvero nella compagine sociale.
Il rispetto del criterio di proporzionalità potrebbe orientare l’interprete anche nella soluzione di un problema ulteriore, ossia se l’attribuzione preferenziale ed inderogabile dei poteri decisionali in capo ai soci titolati debba essere interpretata nel senso di considerare illegittimi quegli statuti che, pur rispettando la divisione dei voti designata dal legislatore, impongano dei quorum rafforzati, impedendo, in sostanza, ai soci professionisti, di adottare tutte le decisioni in piena autonomia (e consegnando, di fatto, ai membri non professionisti, un potere di veto).
Alla luce del canone della proporzionalità, appare preferibile l’interpretazione maggiormente liberale, che assegni alla norma di legge la funzione di soglia minima di tutela degli interessi dei professionisti e dei loro clienti e che consideri ammissibili deroghe statutarie compatibili con il tipo prescelto, in quanto espressione della normale dialettica tra gli assetti proprietari: il bilanciamento tra gli interessi degli utenti e quelli degli investitori nel libero mercato dei servizi trova il punto di equilibrio in una normativa che permetta di conservare in capo ai soci professionisti un peso preponderante, ma non mai esclusivo, e cioè che sia tale da precludere scelte direttive della società non condivise da chi è chiamato a fornire effettivamente la prestazione professionale (nel rispetto, peraltro, delle proprie regole deontologiche) senza sottrarre ai soci di mero capitale qualsiasi possibilità di incidere sull’andamento della società, nel rispetto del coordinamento tra poteri gestionali e rischio d’impresa proprio di ciascun tipo societario.