Maggioranza pari alla metà del capitale sociale

Triveneto · I.B.6 · 9-2004

Assemblea e decisioni dei soci - Quorum

Massima

Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera assembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che avviene quando l’altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.

Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.

Norme collegate

Art. 2479-bis

Massime collegate (6)