Maggioranze richieste per la trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali
Triveneto · K.A.38 · 9-2014
Trasformazione - Trasformazione eterogenea
Massima
La regola dettata dall’art. 2500 octies c.c. secondo cui nelle associazioni aventi personalità giuridica la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato e quindi, stante il rinvio all’art. 21, ultimo comma, c.c., con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, si deve ritenere applicabile anche alla trasformazione eterogenea atipica di associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali (v. orientamento K.A. 28), salvo ovviamente che l’atto costitutivo dell’associazione non preveda maggioranze diverse.
Motivazione
Si è già chiarito con l’orientamento K.A.28 che le facoltà di trasformazione espressamente concesse ad una associazione riconosciuta devono ritenersi attribuite anche ad una associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 1322 c.c. per la positiva valutazione già effettuata dall’ordinamento con l’art. 2500-octies c.c. sulla trasformabilità di enti privi di personalità giuridica ovvero non soggetti a forme pubblicitarie.
Di fronte al quesito se le ipotesi individuate dal legislatore negli articoli 2500-septies e 2500-octies c.c. siano soggette al principio del numerus clausus, a fronte di un iniziale – e comprensibile – atteggiamento di prudenza, la dottrina si è orientata nel senso di interpretare il sistema delineato dal legislatore come un sistema in linea di principio aperto e quindi ha optato per l’ammissibilità delle trasformazioni atipiche, sia in ragione dell’ampiezza stessa della nozione di trasformazione, che ormai travalica i confini dei tipi societari e supera il principio dell’omogeneità causale, sia in ragione del principio di economia dei mezzi giuridici, ipotizzando – salvi ovviamente particolari limiti legali, contrattuali o sistematici – la configurabilità di fattispecie trasformative ulteriori e ritenendo ammissibile, in particolare e per quanto qui interessa, la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in società di persone o di capitali. Il legislatore si sarebbe limitato a disciplinare le fattispecie ritenute più significative lasciando all’interprete il compito di valutare nel caso concreto la legittimità di ulteriori vicende trasformative.
Con il presente orientamento si risponde ad un quesito ulteriore e specificamente quello attinente alle maggioranze necessarie per assumere la decisione trasformativa dell’ente senza personalità giuridica.
L’art. 2500-octies c.c. regola sommariamente le modalità con le quali deve essere adottata la deliberazione di trasformazione per ognuno degli enti ivi indicati. Nelle associazioni riconosciute la deliberazione di trasformazione deve essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il rinvio alla legge evoca l’art. 21, ultimo comma, c.c., ritenuto inderogabile, a norma del quale per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre un quorum sia costitutivo sia deliberativo dei tre quarti degli associati. Pur essendo quorum particolarmente rafforzati, tuttavia l’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta potrebbe prevedere maggioranze ancora più elevate o addirittura l’unanimità. Per la decisione di trasformazione (eterogenea ed atipica) da assumersi da parte degli associati di associazione non riconosciuta nel silenzio dello statuto, invece, le opzioni prospettabili sono tre:
o propendere per l’unanimità, giustificando questo irrigidimento in considerazione del fatto che la regola della maggioranza qualificata sarebbe espressione del favor dell’ordinamento (tutto da dimostrare) per le associazioni riconosciute; o invece propendere per l’applicazione della medesima disciplina dettata per le associazioni con personalità giuridica; o ancora ritenere che si applichino le normali maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e non quelle per lo scioglimento anticipato (in quanto la trasformazione realizza pur sempre una modifica dello stesso) e quindi, in assenza di diversa disposizione statutaria, dall’art. 21, comma 2, c.c. (quorum costitutivo 3/4 degli associati, e quorum deliberativo maggioranza dei presenti).
La seconda opzione appare quella più convincente. Stante la sostanziale identità tra associazioni riconosciute e non riconosciute si propende per la diretta applicazione alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute delle stesse regole dettate per le prime, segnatamente in tema di convocazione e maggioranze.
La giurisprudenza infatti è generalmente orientata ad applicare alle associazioni non riconosciute norme, princìpi ed adempimenti valevoli per le associazioni riconosciute se, appunto (e come nel caso di specie), non correlati alla personalità giuridica o connessi al riconoscimento; lo stesso dicasi per la prevalente dottrina la quale però discute sulla applicazione diretta della disciplina per identità di tipo contrattuale o, invece, su quella analogica cui ricorrere in presenza di lacune.