Modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di costituzione

Triveneto · I.A.14 · 9-2014

Conferimenti - Conferimenti in natura

Massima

La disposizione contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c., che impone il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell’eventuale sovrapprezzo) all’organo amministrativo all’atto della costituzione della società, deve essere interpretata in senso sostanziale, poiché altrimenti sarebbe di impossibile applicazione, posto che:

in sede di costituzione non esiste l’organo amministrativo, il quale si costituirà solo con l’iscrizione della società nel registro imprese e, comunque, dopo che i suoi componenti abbiano accettato l’incarico; gli organi delle persone giuridiche non sono dotati di propria personalità o soggettività per cui non sono capaci di essere depositari di somme né di rilasciare quietanze.

Il versamento deve, dunque, essere fatto agli amministratori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne divengono con ciò depositari, sorgendo a favore della società unicamente un diritto di credito.

Per tale motivo si ritiene che il disposto dell’art. 2464, comma 4, c.c. (come del resto accadeva anche con il previgente obbligo del versamento dei decimi presso una banca) imponga unicamente di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro, a comprova della serietà dell’impegno assunto dai soci di liberare il capitale di rischio, e non anche l’intervento in atto dell’organo amministrativo” (rectius dei nominati amministratori) per rilasciare quietanze.

È senz’altro possibile che l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere attestato dai nominati amministratori che lo hanno ricevuto, se presenti alla costituzione, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tuttavia, si ritiene preferibile che il deposito avvenga con modalità idonee a comprovarne l’effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci.

Si ritiene che rispettino tale requisito i depositi costituiti:

a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori; a mani del notaio rogante, con iscrizione nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della legge n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l’incarico; presso una banca, vincolato a favore della società.

Motivazione

L’art. 9, comma 15 bis, lett. a), del D.L. n. 76/2013, come introdotto con la legge di conversione n. 99/2013, ha sostituito, nella s.r.l., l’obbligo del versamento in banca dei conferimenti in denaro con quello del versamento all’organo amministrativo.

Tale modifica ha avuto il dichiarato scopo di accelerare i tempi di costituzione delle s.r.l., senza alterarne in alcun modo i principi.

La ratio della nuova disposizione è ben esposta nelle relazioni di accompagnamento ai decreti legge sulla s.r.l. semplificata che, per primi, avevano sostituito l’obbligo del versamento in banca con quello all’organo amministrativo: il legislatore ha semplicemente ritenuto che sopprimendo un adempimento avrebbe fatto guadagnare posizioni all’Italia nelle graduatorie internazionali sui tempi di costituzione di una società commerciale.

La comprensione della ratio della novella dell’art. 2464, comma 4. c.c. è indispensabile per consentire una sua corretta applicazione, poiché la nova disposizione è fortemente atecnica e, nella sua formulazione letterale, di fatto irrealizzabile.

In diritto non è infatti possibile effettuare un versamento di somme di denaro all’”organo amministrativo nominato nell’atto costituivo”, come letteralmente previsto dalla norma.

In primo luogo, una s.r.l. ed i suoi organi vengono ad esistenza con l’iscrizione nel registro delle imprese, per cui, prima di tale data non esiste un organo amministrativo.

In secondo luogo, è la sola società che, una volta iscritta, assume la personalità giuridica e la soggettività di diritto, i suoi organi hanno rilevanza meramente interna e pertanto non sono capaci di essere depositari di somme né di rilasciare attestazioni di deposito.

L’organo amministrativo non può nemmeno essere l’intestatario di pagamenti eseguiti con sistemi “tracciabili” (si pensi all’impossibilità giuridica di eseguire un bonifico o di incassare un assegno circolare intestato all’”organo amministrativo”).

Non potendosi, dunque, interpretare la disposizione contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c., per come è scritta, la stessa, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, deve essere interpretata secondo l’intenzione del legislatore.

Quest’ultima, come detto, è chiara. Il legislatore ha semplicemente inteso abrogare un adempimento senza novare in alcun modo i principi dell’ordinamento.

I precetti contenuti nel novellato art. 2464, comma 4, c.c. possono dunque essere così ricostruiti da un punto di vista sostanziale:

non è possibile costituire una società senza il preventivo deposito di almeno il 25% dei conferimenti in denaro (e dell’eventuale sovrapprezzo), tale deposito può essere anche anteriore alla costituzione e non solo contestuale; è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo i soli mezzi di pagamento, senza necessità che alcuno ne rilasci quietanza; i mezzi di pagamento diversi dal denaro, dovendo essere emessi a favore di una persona e non di un organo, possono essere intestati alternativamente a nome di uno o più dei nominati amministratori o se possibile, in base alla loro natura, a nome della costituenda società (quest’ultima non può infatti essere beneficiaria di un bonifico fino a quando non viene ad esistenza ma può ben essere intestataria di un assegno circolare).

La novella non impone in alcun modo la partecipazione degli amministratori all’atto costitutivo al fine di attestare il ricevimento dei versamenti. Né si può sostenere che un tale obbligo possa derivare da una sorta di interpretazione estensiva della clausola 9 del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto della s.r.l. semplificata (adottato con D.M. Giustizia n. 138/2012) la quale prevede, appunto, l’attestazione del versamento dei decimi da parte dell’”organo amministrativo”.

Il D.M. di approvazione del modello standard ministeriale, infatti, è una norma attuativa di rango subordinato rispetto alla legge, e dunque non è capace di imporre principi modificativi del codice civile.

Detto D.M., inoltre, presenta degli evidenti errori concettuali laddove mostra di non conoscere la distinzione tra “organo amministrativo”, privo di soggettività, e “amministratori”, persone fisiche o giuridiche dotate di soggettività; al punto che nella clausola 7 del modello standard dell’atto costitutivo prevede che “All’organo amministrativo spetta la rappresentanza generale della società”, contraddicendo in tal modo l’art. 2475 bis, comma 1, c.c. che, al contrario e coerentemente con i principi dell’ordinamento, prevede che la rappresentanza spetta agli amministratori e non all’organo amministrativo, il quale, essendo incapace di rappresentare se stesso, è anche incapace di rappresentare la società.

Non è dunque possibile ritenere, sulla scorta della formulazione del modello standard ministeriale di costituzione delle s.r.l. semplificate, che gli atti costitutivi di qualunque s.r.l. debbano contenere l’attestazione dell’”organo amministrativo” di avvenuto versamento dei conferimenti in denaro. Ciò che richiede la legge è unicamente l’indicazione in atto dei mezzi di pagamento, indicazione che non può che provenire dai soci fondatori.

La circostanza, poi, che fino a quando la società non sia costituita non esiste il soggetto beneficiario del versamento dei conferimenti in denaro, porta a ritenere che ciò che rileva non è tanto un’immediata disponibilità delle relative somme da parte della costituenda società, quanto l’effettività del versamento, che deve inoltre avvenire con metodi che ne garantiscano la conservazione fino a quando la società non sia capace di riscuoterlo, esattamente come accadeva nel sistema previgente con il deposito vincolato presso una banca fino alla costituzione della società.

Sotto questo profilo, è da rilevare che il versamento presso una banca delle somme di denaro corrispondenti ai decimi non è divenuto estraneo al sistema, posto che l’art. 2464, comma 4, c.c., continua a consentire (anche se non è stato ancora emanato il regolamento di attuazione) la sostituzione del versamento effettivo con la presentazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria, dunque con la costituzione di un diritto di credito a favore della società, diritto di credito del tutto analogo a quello che si verifica con il deposito reale del denaro presso una banca, posto che questa ne diviene proprietaria ex art. 1782 c.c.

Del resto, anche con l’emissione di un assegno circolare intestato alla costituenda società il denaro viene depositato presso una banca, divenendo la beneficiaria dell’assegno titolare unicamente di un diritto di credito (ancorché cartolarizzato) nei confronti della depositaria.

Per gli esposti motivi si ritiene che sia senz’altro possibile che in sede di costituzione della società l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere attestato dai nominati amministratori, se presenti, ma tale deposito può anche essere attestato dai soci fondatori, nel caso in cui siano assenti i nominati amministratori. In tale ultima ipotesi, tuttavia, è opportuno che il deposto avvenga con modalità idonee a comprovarne l’effettività, a dimostrare, cioè, la perdita della disponibilità delle somme versate da parte dei soci. Si reputano, pertanto, preferibili le seguenti forme di versamento:

mediante bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati di amministratori, posto che è a ciascuno di essi, con pari dignità, che, come detto, deve riferirsi l’espressione “organo amministrativo” contenuta nell’art. 2464, comma 4, c.c.; a mani del notaio rogante, con iscrizione del deposito nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della legge n. 64/1934 e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori una volta che abbiano accettato l’incarico, stante la natura pubblicistica di tale registro che garantisce la soddisfazione degli interessi tutelati dalla norma; presso una banca, in un deposito vincolato a favore della costituenda società, stante la natura irregolare di tale deposito che produce l’insorgere a favore della società di un diritto di credito nei confronti della banca analogo a quello incorporato in un assegno circolare intestato alla costituenda società o che si costituirebbe con la fideiussione bancaria prevista dall’art. 2464, comma 4, c.c.

Commento SNV

Cfr. CNN Quesito n. 44-2014/I, Costituzione di s.r.l. e versamento del conferimento in denaro, Maltoni.

Norme collegate

Art. 49 D.Lgs. 2007 n. 231Art. 1782Art. 2464

Massime collegate (3)