Modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea sul sito internet della società
Triveneto · H.N.2 · 9-2011
Massima
La pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea sul sito internet della società deve rimanere visibile, quantomeno, per tutto il periodo di tempo intercorrente tra il termine minimo di convocazione previsto dall’art. 125 bis T.U.F. e l’inizio dell’assemblea.
Qualora in detto periodo si verifichino interruzioni non significative della pubblicazione dell’avviso per cause non imputabili alla società (ad esempio un guasto tecnico) l’assemblea è comunque validamente convocata, nel caso contrario è necessario procedere con una nuova convocazione.
Motivazione
L’art. 125 bis del T.U.F. stabilisce che l’assemblea sia convocata “mediante avviso pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre norme previste dalla Consob con regolamento…".
La formulazione della norma non appare esaustiva.
È infatti da rilevare che la pubblicazione su un sito internet ha una caratteristica particolare che la differenzia da una pubblicazione cartacea, sia essa sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano, la prima è dinamica la seconda è statica.
Se era dunque possibile limitarsi a prevedere una data di pubblicazione per l’avviso cartaceo, con ciò garantendo la stabilità dell’informazione, altrettanto non è possibile fare con una pubblicazione su un sito internet.
Il legislatore avrebbe dovuto precisare se l’avviso deve rimanere visibile solo per il giorno di pubblicazione, come avviene per i quotidiani, ovvero se il medesimo deve permanere ininterrottamente pubblicato sul sito internet della società fino alla data dell’assemblea. Avrebbe anche dovuto imporre un’ora di pubblicazione, poiché la stessa dipende adesso dalla società, mentre prima era nella disponibilità dagli editori.
Dal tenore letterale dell’art. 125 bis T.U.F. si potrebbe oggi affermare che sia rituale una pubblicazione sul sito internet della società dell’avviso di convocazione dell’assemblea dalle ore ventitré e cinquantanove minuti dell’ultimo giorno utile sino alle ore zero e un minuto del giorno successivo.
È evidente che tale affermazione è talmente paradossale da smentirsi da sola, la disposizione contenuta nell’art. 125 bis T.U.F. deve pertanto essere integrata con i principi generali dell’ordinamento e con le disposizioni comunitarie.
I principi generali impongono che l’avviso di convocazione dell’assemblea sia pubblicato con modalità tali da garantire l’effettiva e tempestiva informazione dei soci.
Da parte sua la Direttiva 2007/36/CE (Shareholders’ Right Directive), all’art. 5, comma 4, con riferimento all’informativa preassembleare di cui la convocazione è parte, dispone che “Gli Stati membri assicurano che per un periodo ininterrotto di almeno ventuno giorni precedenti la data dell’assemblea e comprendente quest’ultima, la società renda disponibile agli azionisti sul suo sito internet almeno le informazioni seguenti: …".
Deve dunque ritenersi che il legislatore nazionale, pur non avendolo enunciato espressamente, abbia inteso stabilire che la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea sul sito internet della società debba permanere per un periodo ininterrotto, poiché questa è l’unica modalità di pubblicazione sui siti internet che consente l’effettiva informazione dei soci ed è l’unica riconosciuta dalla Comunità Europea.
Qualora, poi, tale pubblicazione subisca un’interruzione per cause indipendenti dalla volontà della società (si pensi ad un guasto della rete o ad un’interruzione di corrente), è da ritenere che ciò non si ripercuota sulla validità di convocazione dell’assemblea.
Al pari dell’ipotesi in cui, nel caso di pubblicazione cartacea, si verifichi una mancata distribuzione della Gazzetta Ufficiale o dei quotidiani in determinate zone per cause di “forza maggiore”, con conseguente non conoscibilità, o tempestiva conoscibilità, da parte di determinati soci.