Modifica della durata da determinata a indeterminata
Triveneto · F.A.2 · 9-2004
Atto costitutivo - Durata della società
Massima
In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è sicuramente legittima la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato di liquidazione, si proceda alla modifica statutaria prevedendo la durata a tempo indeterminato della società. Il tutto, ovviamente, nei termini e con la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci.
Norme collegate
Art. 2328Art. 2463Art. 2473Art. 2437